Art. 1
Oggetto
In vigore dal 11 mar 2026
Oggetto
Allo scopo di contrastare le pratiche che si discostano nettamente dalle buone pratiche commerciali, sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte, il presente regolamento stabilisce determinate norme in base alle quali le autorità di contrasto, designate dai rispettivi Stati membri e incaricate dell’applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare a norma della direttiva (UE) 2019/633, cooperano e coordinano le azioni tra loro per garantire l’efficacia di detta direttiva.
Storico versioni
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