Art. 3 · Principi

Art. 3

Principi

In vigore dal 11 mar 2026
Principi 1.   Una misura di salvaguardia può essere adottata conformemente al presente regolamento qualora un prodotto originario di un paese interessato sia importato nell’Unione: a) in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione dell’Unione; e b) a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione; e c) qualora l’aumento delle importazioni sia dovuto all’effetto degli obblighi assunti nel quadro dell’accordo, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tale prodotto. 2.   Una misura di salvaguardia può assumere una delle forme seguenti: a) la sospensione di un’ulteriore riduzione dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato prevista all’allegato 10-A (Tabella di soppressione dei dazi) dell’EMPA e all’allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi) dell’ITA con il paese interessato; b) un aumento dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote: i) l’aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al prodotto interessato in vigore al momento dell’adozione della misura di salvaguardia; o ii) l’aliquota di base del dazio doganale specificata nell’allegato 10-A (Tabella di soppressione dei dazi) dell’EMPA e nell’allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi) dell’ITA con il paese interessato.
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