Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 mar 2026
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«accordo»: l’ITA e, dopo la sua entrata in vigore, l’EMPA;
2)
«clausola di salvaguardia bilaterale»: una disposizione relativa alla sospensione temporanea delle preferenze tariffarie che figura nel capo dell’accordo riguardante le misure di salvaguardia bilaterali;
3)
«parti interessate»: le parti interessate dalle importazioni del prodotto, tra cui:
a)
gli esportatori o i produttori stranieri o gli importatori di un prodotto oggetto d’inchiesta, ovvero un’associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione;
b)
il governo della parte esportatrice; e
c)
i produttori del prodotto simile o direttamente concorrente nella parte importatrice, ovvero un’associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori del prodotto simile o direttamente concorrente nel territorio della parte importatrice;
4)
«industria dell’Unione»: l’insieme dei produttori dell’Unione del prodotto simile o direttamente concorrente che operano nel territorio dell’Unione, oppure i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenti normalmente più del 50 % e in circostanze eccezionali non meno del 25 % della produzione totale di tale prodotto;
5)
«grave pregiudizio», un danno generale significativo alla posizione dell’industria dell’Unione;
6)
«minaccia di grave pregiudizio»: un grave pregiudizio che è chiaramente imminente, sulla base di fatti e non semplicemente di supposizioni, congetture o remote possibilità;
7)
«prodotti»: i prodotti agricoli elencati nell’allegato 1 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC soggetti a un impegno di riduzione tariffaria secondo quanto indicato nell’appendice 10-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi per l’Unione europea) dell’EMPA e nell’appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi per l’Unione europea) dell’ITA;
8)
«prodotti sensibili»: i prodotti di cui all’allegato del presente regolamento;
9)
«prodotto simile o direttamente concorrente»:
a)
un prodotto identico, cioè uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato;
b)
un prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato; o
c)
un prodotto che, in considerazione del suo grado di sostituibilità, delle sue caratteristiche fisiche di base e delle sue specifiche tecniche, degli usi finali e dei canali di distribuzione, è in concorrenza diretta nel mercato interno della parte importatrice;
questo elenco non è esaustivo, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante;
10)
«periodo transitorio»:
a)
un periodo di 12 anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo; o
b)
per le merci per le quali la tabella di soppressione dei dazi dell’Unione prevede la soppressione dei dazi in 10 anni o più, un periodo di 18 anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo;
11)
«paese interessato»: il Mercosur in quanto soggetto unico o uno o più Stati del Mercosur che sono parti dell’accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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