Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 mar 2026
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «accordo»: l’ITA e, dopo la sua entrata in vigore, l’EMPA; 2) «clausola di salvaguardia bilaterale»: una disposizione relativa alla sospensione temporanea delle preferenze tariffarie che figura nel capo dell’accordo riguardante le misure di salvaguardia bilaterali; 3) «parti interessate»: le parti interessate dalle importazioni del prodotto, tra cui: a) gli esportatori o i produttori stranieri o gli importatori di un prodotto oggetto d’inchiesta, ovvero un’associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione; b) il governo della parte esportatrice; e c) i produttori del prodotto simile o direttamente concorrente nella parte importatrice, ovvero un’associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori del prodotto simile o direttamente concorrente nel territorio della parte importatrice; 4) «industria dell’Unione»: l’insieme dei produttori dell’Unione del prodotto simile o direttamente concorrente che operano nel territorio dell’Unione, oppure i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenti normalmente più del 50 % e in circostanze eccezionali non meno del 25 % della produzione totale di tale prodotto; 5) «grave pregiudizio», un danno generale significativo alla posizione dell’industria dell’Unione; 6) «minaccia di grave pregiudizio»: un grave pregiudizio che è chiaramente imminente, sulla base di fatti e non semplicemente di supposizioni, congetture o remote possibilità; 7) «prodotti»: i prodotti agricoli elencati nell’allegato 1 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC soggetti a un impegno di riduzione tariffaria secondo quanto indicato nell’appendice 10-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi per l’Unione europea) dell’EMPA e nell’appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi per l’Unione europea) dell’ITA; 8) «prodotti sensibili»: i prodotti di cui all’allegato del presente regolamento; 9) «prodotto simile o direttamente concorrente»: a) un prodotto identico, cioè uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato; b) un prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato; o c) un prodotto che, in considerazione del suo grado di sostituibilità, delle sue caratteristiche fisiche di base e delle sue specifiche tecniche, degli usi finali e dei canali di distribuzione, è in concorrenza diretta nel mercato interno della parte importatrice; questo elenco non è esaustivo, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante; 10) «periodo transitorio»: a) un periodo di 12 anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo; o b) per le merci per le quali la tabella di soppressione dei dazi dell’Unione prevede la soppressione dei dazi in 10 anni o più, un periodo di 18 anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo; 11) «paese interessato»: il Mercosur in quanto soggetto unico o uno o più Stati del Mercosur che sono parti dell’accordo.
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