Art. 15 · Regioni ultraperiferiche dell’Unione europea

Art. 15

Regioni ultraperiferiche dell’Unione europea

In vigore dal 11 mar 2026
Regioni ultraperiferiche dell’Unione europea 1.   Qualora un prodotto originario del paese interessato sia importato a condizioni preferenziali nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell’Unione in quantità talmente elevate e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, la Commissione può adottare in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio delle regioni ultraperiferiche interessate, a meno che non sia raggiunta una soluzione reciprocamente soddisfacente. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le altre norme stabilite nel presente regolamento applicabili alle misure di salvaguardia si applicano anche a qualsiasi misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo. 3.   Ai fini del paragrafo 1, per «grave deterioramento» si intendono notevoli difficoltà in un settore dell’economia che produce prodotti simili o direttamente concorrenti. La determinazione dell’esistenza di un grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi i seguenti: a) l’aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o in relazione alla produzione interna e alle importazioni da altri paesi; e b) l’effetto di tali importazioni sulla situazione dell’industria o del settore economico interessati, compreso l’effetto sul livello delle vendite, sulla produzione, sulla situazione finanziaria e sull’occupazione.
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