Art. 11
Adozione di misure di salvaguardia definitive
In vigore dal 11 mar 2026
Adozione di misure di salvaguardia definitive
1. Qualora un’inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all’, paragrafo 1, sono state soddisfatte, la Commissione può adottare misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
2. La Commissione rende pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e delle considerazioni pertinenti alla decisione, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell’.
3. La Commissione non applica, proroga o mantiene in vigore una misura di salvaguardia bilaterale oltre la scadenza del periodo transitorio.
4. Qualora la Commissione stabilisca che una misura si applica al Mercosur in quanto soggetto unico, il Paraguay è esentato dall’applicazione della misura, a meno che l’esito di un’inchiesta non dimostri che l’esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio è causata anche dalle importazioni di prodotti dal Paraguay a condizioni preferenziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:687:oj#art-11