Art. 2 · Rinvio dell’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori

Art. 2

Rinvio dell’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori

In vigore dal 11 mar 2026
Rinvio dell’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori L’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE è rinviata al 2028. Si applicano le norme di cui all’articolo 30 duodecies, paragrafo 2, lettere da a) a e), della direttiva 2003/87/CE. Le disposizioni dell’articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, della direttiva 2003/87/CE si applicano anche nel 2026.
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