Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 11 mar 2026
Misure transitorie
1. L’additivo per mangimi gomma di xantano, autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche, prodotti ed etichettati prima del 1o ottobre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 1o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche, prodotti ed etichettati prima del 1o aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 1o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche, prodotti ed etichettati prima del 1o aprile 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 1o aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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