Art. 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
In vigore dal 11 mar 2026
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
All’articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del presente regolamento, per “prodotto B” nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0163 e 09.0164 si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso dai prodotti specificati nell’allegato I, parte XV, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2:1 è considerato anch’esso un prodotto B.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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