Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione

In vigore dal 11 mar 2026
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero, del luppolo, del pollame e delle uova, e dell’ovoalbumina»; 2) è inserito il seguente capo 4 bis: «CAPO 4 bis POLLAME E UOVA, E OVOALBUMINA Articolo -43 bis Dazi all’importazione 1.   I dazi addizionali all’importazione di cui all’articolo 182 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), di seguito “dazi addizionali”, si applicano ai prodotti di cui ai codici NC elencati nell’allegato XVII del presente regolamento per i quali sono fissati prezzi rappresentativi a norma dell’articolo -43 ter. 2.   I prezzi limite corrispondenti di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014 sono stabiliti nell’allegato XVII del presente regolamento. Articolo -43 quater Disposizioni relative alle prove, alla garanzia, allo svincolo della garanzia e al recupero dei dazi all’importazione 1.   Il dazio addizionale per il pollame e le uova, e per l’ovoalbumina, è fissato in base al prezzo cif (“costo, assicurazione e nolo”) all’importazione della spedizione in questione, conformemente all’articolo -43 quinquies. 2.   Quando il prezzo cif all’importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo cif rappresentativo determinato conformemente all’articolo -43 ter, paragrafo 1, l’importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro d’importazione almeno i documenti giustificativi seguenti: a) il contratto di acquisto della spedizione o qualsiasi altro documento equivalente; b) il contratto di assicurazione della spedizione; c) il nome dello speditore; d) il certificato di origine (se del caso) della spedizione; e) il contratto di trasporto della spedizione; f) e, in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico della spedizione. 3.   Nel caso contemplato al paragrafo 2, l’importatore è tenuto a costituire la garanzia di cui agli articoli 89, 90 e 195 del regolamento (UE) n. 952/2013, per un importo pari alla differenza tra l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto di cui trattasi, e l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all’importazione della spedizione in questione. 4.   L’importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica, per fornire la prova che la spedizione è stata smaltita in condizioni che confermano la correttezza dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti, la garanzia costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dalle autorità competenti di non oltre tre mesi previa richiesta debitamente motivata dell’importatore. La garanzia costituita è svincolata nella misura in cui sono presentate alle autorità doganali prove adeguate delle condizioni di smaltimento. In caso contrario, la garanzia viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali. 5.   Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. L’importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione delle merci in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d’interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti. Articolo -43 quinquies Calcolo del dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo -43 bis Se la differenza tra il prezzo limite in questione di cui all’articolo -43 bis, paragrafo 2, e il prezzo cif all’importazione della spedizione in questione: a) è inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero; b) è superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell’importo che supera il 10 %; c) è superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell’importo che supera il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b); d) è superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 %, il dazio addizionale è pari al 70 % dell’importo che supera il 60 % del prezzo limite, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c); e) è superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell’importo che supera il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d). Articolo -43 sexies Esenzione dai dazi addizionali I dazi addizionali non si applicano nel caso di importazioni effettuate nell’ambito dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 (*2) e (UE) 2020/1988 (*3). (*1)  Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj)." (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj)." (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio “primo arrivato, primo servito” (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).»;" 3) è aggiunto un nuovo allegato XVII, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
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