Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione
In vigore dal 11 mar 2026
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero, del luppolo, del pollame e delle uova, e dell’ovoalbumina»;
2)
è inserito il seguente capo 4 bis:
«CAPO 4 bis
POLLAME E UOVA, E OVOALBUMINA
Articolo -43 bis
Dazi all’importazione
1. I dazi addizionali all’importazione di cui all’articolo 182 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), di seguito “dazi addizionali”, si applicano ai prodotti di cui ai codici NC elencati nell’allegato XVII del presente regolamento per i quali sono fissati prezzi rappresentativi a norma dell’articolo -43 ter.
2. I prezzi limite corrispondenti di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014 sono stabiliti nell’allegato XVII del presente regolamento.
Articolo -43 quater
Disposizioni relative alle prove, alla garanzia, allo svincolo della garanzia e al recupero dei dazi all’importazione
1. Il dazio addizionale per il pollame e le uova, e per l’ovoalbumina, è fissato in base al prezzo cif (“costo, assicurazione e nolo”) all’importazione della spedizione in questione, conformemente all’articolo -43 quinquies.
2. Quando il prezzo cif all’importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo cif rappresentativo determinato conformemente all’articolo -43 ter, paragrafo 1, l’importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro d’importazione almeno i documenti giustificativi seguenti:
a)
il contratto di acquisto della spedizione o qualsiasi altro documento equivalente;
b)
il contratto di assicurazione della spedizione;
c)
il nome dello speditore;
d)
il certificato di origine (se del caso) della spedizione;
e)
il contratto di trasporto della spedizione;
f)
e, in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico della spedizione.
3. Nel caso contemplato al paragrafo 2, l’importatore è tenuto a costituire la garanzia di cui agli articoli 89, 90 e 195 del regolamento (UE) n. 952/2013, per un importo pari alla differenza tra l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto di cui trattasi, e l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all’importazione della spedizione in questione.
4. L’importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica, per fornire la prova che la spedizione è stata smaltita in condizioni che confermano la correttezza dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti, la garanzia costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dalle autorità competenti di non oltre tre mesi previa richiesta debitamente motivata dell’importatore.
La garanzia costituita è svincolata nella misura in cui sono presentate alle autorità doganali prove adeguate delle condizioni di smaltimento. In caso contrario, la garanzia viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.
5. Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. L’importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione delle merci in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d’interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.
Articolo -43 quinquies
Calcolo del dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo -43 bis
Se la differenza tra il prezzo limite in questione di cui all’articolo -43 bis, paragrafo 2, e il prezzo cif all’importazione della spedizione in questione:
a)
è inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;
b)
è superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell’importo che supera il 10 %;
c)
è superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell’importo che supera il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);
d)
è superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 %, il dazio addizionale è pari al 70 % dell’importo che supera il 60 % del prezzo limite, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);
e)
è superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell’importo che supera il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).
Articolo -43 sexies
Esenzione dai dazi addizionali
I dazi addizionali non si applicano nel caso di importazioni effettuate nell’ambito dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 (*2) e (UE) 2020/1988 (*3).
(*1) Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj)."
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj)."
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio “primo arrivato, primo servito” (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).»;"
3)
è aggiunto un nuovo allegato XVII, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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