Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 mar 2026
1.   Le spese incorse dall’Ungheria sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo: a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell’Unione di cui all’allegato e relative al periodo di cui all’; e b) per le aziende di allevamento di ovini e suini che sono state sottoposte alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell’Unione di cui all’allegato («zone regolamentate»); e c) se sono state versate ai beneficiari dall’Ungheria al più tardi entro il 31 agosto 2026; e d) se l’animale o prodotto, per il periodo relativo ai focolai di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento (UE) 2021/690. 2.   Nessuna delle spese sostenute dall’Ungheria dopo il 31 agosto 2026 è ammissibile al finanziamento dell’Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.
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