Art. 1 · Sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto

Art. 1

Sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto

In vigore dal 6 mar 2026
Sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto L’esenzione dall’obbligo del visto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806 è sospesa per un periodo di 12 mesi per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali rilasciati dalla Georgia.
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