Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 mar 2026
Il presente regolamento si applica alle trasmissioni dei dati alla Commissione (Eurostat) riguardanti ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:665:oj#art-2