Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 feb 2026
Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all’, paragrafo 1, indipendentemente dalla loro origine, nel campo corrispondente di tale dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di pezzi importati con i codici TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 e 8716 90 90 97, nonché della loro origine.
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