Art. 3 · Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115

Art. 3

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115

In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115 Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato: 1) all'articolo 45, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il livello massimo di aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere a), c), f), g), h) e i), e per i tipi di interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d), l), n) e o), compresi i servizi di imballaggio e trasporto del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita e i costi relativi alla trasformazione del prodotto prima della sua consegna per la distribuzione gratuita;» ; 2) l'articolo 58, paragrafo 1, è così modificato: a) il primo comma è così modificato: i) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, anche per migliorare la qualità o la sostenibilità ambientale, per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici, di aumento della resilienza delle viti ai cambiamenti climatici o per il miglioramento della diversità genetica;» ; ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali in sistemi colturali viticoli, escluse le operazioni pertinenti per il tipo di intervento di cui alla lettera a), in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione, tra cui la commercializzazione mediante il turismo enologico;» ; iii) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro, le vendite dirette, la sostenibilità ambientale e la diversificazione dalla produzione vinicola;» ; iv) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) azioni volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione e intraprese da organizzazioni che operano nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 152, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette in conformità degli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio, o da altre organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori di vino, associazioni di organizzazioni di produttori di vino stabilite dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC; (*2)  Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).»;" v) sono aggiunte le lettere seguenti: «n) monitoraggio, diagnostica, formazione, comunicazione e ricerca per prevenire la diffusione dei pertinenti organismi nocivi di cui all'allegato II, parte B e all'allegato IV, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (*3) intrapresi da organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri a norma degli articoli 157 e 158 di tale regolamento o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette conformemente agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143; o) estirpazione permanente di vigneti produttivi, ossia l'eliminazione completa dei ceppi che si trovano su una determinata superficie. (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).»;" b) dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che la riconversione varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti intrapresi nell'ambito di tale tipo di intervento non generino un aumento della resa nel vigneto da reimpiantare.» ; c) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione a norma del primo comma, lettera k), hanno una durata limitata di tre anni. Gli Stati membri possono decidere di prorogare due volte la durata di un'operazione, per un massimo di tre anni per ciascuna proroga. Ciascun beneficiario può ricevere sostegno per diverse operazioni effettuate nello stesso mercato nell'ambito dei tipi di intervento di cui al primo comma, lettera k), per un periodo massimo di nove anni consecutivi. Ai fini del primo comma, lettera k), uno Stato membro può considerare operazioni di promozione e comunicazione effettuate in un paese terzo quelle che interessano l'intero territorio del paese terzo, una parte amministrativa di tale territorio o un tipo di mercato, quale definito dallo Stato membro, nel paese terzo. Gli Stati membri che, nei propri piani strategici della PAC, scelgono i tipi di intervento di cui al primo comma, lettera k), provvedono affinché i piccoli produttori abbiano accesso ai finanziamenti nell'ambito di tali tipi di intervento, applicando misure pertinenti quali l'istituzione di procedure semplificate o la definizione di criteri di priorità oggettivi e non discriminatori per i nuovi beneficiari, i nuovi mercati e i nuovi prodotti.» ; d) è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del primo comma, lettera o), i produttori che hanno estirpato vigneti produttivi a norma del presente articolo non hanno il diritto di chiedere autorizzazioni per nuovi impianti a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante le dieci campagne di commercializzazione successive a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Qualora tali produttori dispongano di autorizzazioni valide per nuovi impianti, tali autorizzazioni sono revocate dallo Stato membro al momento dell'approvazione della domanda di sostegno per l'estirpazione. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione di tale tipo di intervento le zone in cui i vigneti svolgono un ruolo importante per motivi ambientali, di tutela del paesaggio o socioeconomici.» ; 3) l'articolo 59 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, l'aiuto finanziario dell'Unione può coprire fino all'80 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti se l'intervento è connesso all'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 57, lettera b).» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), non supera: a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate; b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate; c) il 75 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche; d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo. L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*4) e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo. Per le imprese o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 cui non si applica l', paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati. In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione di cui all'articolo 57, lettera b). Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione dal titolo “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (*5). (*4)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)." (*5)   GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.»;" c) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «L'aiuto finanziario dell'Unione per l'estirpazione permanente di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera o), non supera il 70 % della somma dei costi diretti di esecuzione dell'estirpazione e della perdita di reddito stimata per un anno in relazione alla superficie estirpata. Inoltre, gli Stati membri possono fornire un contributo nazionale all'intervento per un importo massimo del 30 % della somma dei costi diretti di esecuzione dell'estirpazione e della perdita di reddito stimata per un anno in relazione alla superficie estirpata.» ; d) al paragrafo 4 è aggiunto il paragrafo seguente: «Tuttavia, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera m), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione di cui all'articolo 57, lettera b).» ; e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   L'aiuto finanziario dell'Unione per l'innovazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), non supera i seguenti limiti: a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate; b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate; c) l'80 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche; d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo. L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo. Per le imprese o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 cui non si applica l', paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati. In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione di cui all'articolo 57, lettera b). Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione dal titolo “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.» ; f) è aggiunto il paragrafo seguente: «6 bis.   L'aiuto finanziario dell'Unione per i servizi di consulenza di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera f), può coprire fino al 50 % della spesa ammissibile.» ; g) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione, promozione e comunicazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), non supera il 60 % della spesa ammissibile. Inoltre, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, possono fornire un contributo nazionale ai tipi di interventi di cui al primo comma per un importo massimo del 20 % della spesa ammissibile. Alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione attive nel settore vitivinicolo, gli Stati membri possono fornire un contributo nazionale per un importo massimo del 30 % della spesa ammissibile.» ; h) è inserito il paragrafo seguente: «7 bis.   L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera n), contro gli organismi nocivi di cui all'allegato II, parte B, e all'allegato IV, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.».
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