Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013 Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato: 1) all', paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente: «c) per “vendemmia verde” si intende la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie e ad esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione.» ; 2) l'articolo 61 è sostituito dal seguente: «Articolo 61 Durata Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1o gennaio 2016, con una revisione da realizzarsi da parte della Commissione nel 2028 e successivamente ogni dieci anni ai fini della valutazione del funzionamento del sistema. La Commissione può, se del caso, presentare proposte.» ; 3) l'articolo 62 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le autorizzazioni concesse in conformità dell'articolo 64 sono valide fino all’ultimo giorno della terza campagna di commercializzazione successiva alla campagna di commercializzazione in cui sono state concesse. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa in conformità degli articoli 64 e 68 nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4. In deroga al primo comma del presente paragrafo, i produttori titolari di un’autorizzazione valida concessa in conformità degli articoli 64 e 68 prima del 1o gennaio 2025 non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4, a condizione che essi informino le autorità competenti, prima della data di scadenza della loro autorizzazione e al più tardi entro il 31 dicembre 2026, che non intendono avvalersene. Qualora una zona ben definita sia gravemente colpita da uno o da entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all', paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2116, lo Stato membro interessato può prorogare di dodici mesi al massimo la validità delle autorizzazioni concesse in conformità dell'articolo 64 del presente regolamento da utilizzare in tale superficie che scadono entro la fine della campagna di commercializzazione in cui si verificano uno o entrambi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Le autorizzazioni all’impianto possono essere prorogate a norma del presente comma una sola volta. Lo Stato membro interessato informa i titolari di ciascuna autorizzazione interessata della proroga della sua validità. Qualora, entro il 31 dicembre della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui si sono verificati uno o entrambi i casi di forza maggiore o circostanze occasionali, il titolare di un'autorizzazione all'impianto informi le autorità competenti dello Stato membro che egli rinuncia all’autorizzazione, non si applicano le sanzioni amministrative di cui al primo comma. In deroga al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono non applicare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4, del presente regolamento su richiesta motivata del titolare di un'autorizzazione all'impianto, concessa in conformità degli articoli 64 e 68 del presente regolamento, interessato da un caso di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116. Le autorizzazioni concesse in conformità dell'articolo 66 il 18 marzo 2026 o dopo tale data e le autorizzazioni concesse in conformità di tale articolo che sono valide in tale data sono valide fino all’ultimo giorno dell’ottava campagna di commercializzazione successiva alla campagna di commercializzazione in cui sono state concesse. I produttori che non si sono avvalsi di un'autorizzazione concessa in conformità dell'articolo 66 durante il periodo di validità non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4. Le autorizzazioni cui si applicano le disposizioni transitorie dell’articolo 68 scadono l’ultimo giorno dell'ultima campagna di commercializzazione del loro periodo di validità.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Gli Stati membri possono esigere l'estirpazione di vigneti abbandonati per motivi sanitari e fitosanitari.» ; 4) l'articolo 63 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri possono: a) applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1; b) limitare il rilascio di autorizzazioni, o non rilasciare autorizzazioni, per nuovi impianti a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica; c) limitare il rilascio di autorizzazioni, o non rilasciare autorizzazioni, per nuovi impianti a livello regionale, per specifiche zone o per viti che producono tipi specifici di vino, in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde o estirpazione in casi giustificati di crisi. Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale in conformità del primo comma, lettera b) o c), possono richiedere che tali autorizzazioni siano utilizzate nelle regioni interessate.» ; b) il paragrafo 3 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 che sono applicate contribuiscono alla gestione del potenziale produttivo. Esse sono giustificate in forza di una o più delle motivazioni specifiche seguenti:» ; ii) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) l'esigenza di evitare un rischio comprovato di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, laddove le limitazioni non superino quanto necessario per soddisfare tale esigenza; b) l'esigenza di evitare un rischio comprovato di significativa svalutazione o di uso improprio da parte di terzi che cercano di trarre profitto dalla reputazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;» ; 5) l'articolo 64 è così modificato: a) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «e) nelle regioni in cui lo Stato membro ha deciso di limitare la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera c), il richiedente rispetta i criteri di ammissibilità stabiliti al fine di evitare rese eccessive nei nuovi vigneti da impiantare.» ; b) al paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare i prodotti con indicazioni geografiche o la loro qualità;» ; 6) all'articolo 65, il primo comma è sostituito dal seguente: «Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, può tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 152, 156 e 157 del presente regolamento, da gruppi di produttori di cui agli articoli 32 e 33del regolamento (UE) 2024/1143, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro, a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo fra le parti rappresentative interessate nella zona geografica di riferimento.» ; 7) l'articolo 66 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma, i produttori che hanno estirpato una superficie vitata in conformità dell'articolo 216, paragrafo 1, del presente regolamento o dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera o), del regolamento (UE) 2021/2115 non hanno il diritto di chiedere e ricevere un'autorizzazione per il reimpianto per tale superficie.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Gli Stati membri possono, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale riconosciuta di cui agli articoli 152, 156 e 157 del presente regolamento o di un'associazione di produttori di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143, limitare nelle zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta l'uso di autorizzazioni per il reimpianto derivanti dall'estirpazione di vigneti al di fuori di tale superficie.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «3bis   Uno Stato membro può subordinare la concessione delle autorizzazioni per i reimpianti di cui al paragrafo 1 a una o più delle condizioni seguenti: a) l'autorizzazione è utilizzata nella stessa zona geografica, definita dallo Stato membro, in cui erano situati i vigneti estirpati in questione, se il mantenimento della viticoltura in tale zona geografica è giustificato da motivi socioeconomici o ambientali; b) solo le viti che producono tipi specifici di vino e i metodi di produzione che gli Stati membri non ritengono che possano aumentare in modo significativo la resa media della regione di produzione o solo i metodi di produzione tradizionali di tale regione sono utilizzati qualora la superficie estirpata in questione sia situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha classificato come colpita da uno squilibrio strutturale del mercato; c) l'autorizzazione non può essere utilizzata in una regione di produzione diversa da quella in cui è situata la superficie estirpata se lo Stato membro ha classificato tale regione di produzione diversa come colpita da uno squilibrio strutturale del mercato; d) gli Stati membri possono stabilire criteri per l'assegnazione e la gestione delle autorizzazioni al reimpianto al fine di evitare l'aumento delle superfici vitate e della produzione vinicola nelle regioni inclini a un eccesso di offerta e in cui sono state applicate misure di crisi, nonché al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, conformemente alle loro strategie settoriali nazionali o regionali. Le condizioni di cui al secondo comma, lettere b), c) e d), non si applicano alle autorizzazioni per il reimpianto in zone caratterizzate da difficoltà eccezionali di coltivazione dovute ai fattori strutturali e morfologici di cui all'allegato II, parte D, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj).»;" 8) l'articolo 67 è sostituito dal seguente: «Articolo 67 Norma de minimis Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito dal presente capo non si applica negli Stati membri in cui la superficie dei vigneti non ha superato 10 000 ha in almeno tre delle cinque campagne di commercializzazione precedenti a meno che lo Stato membro non decida di attuare il sistema di autorizzazioni. Se la condizione per cui la superficie non supera i 10 000 ha non è più soddisfatta, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli si applica dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui la condizione ha cessato di essere soddisfatta.» ; 9) l'articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Poteri delegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme supplementari riguardo: a) alle condizioni di applicazione dell'esonero di cui all'articolo 62, paragrafo 4; b) alle condizioni di estirpazione di vigneti abbandonati di cui all'articolo 62, paragrafo 6; c) alle norme riguardanti i criteri di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2; d) alla coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato ad estirpare con nuovi impianti viticoli ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2; e) ai motivi cui sono subordinate le decisioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3 e 3bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 al fine di modificare il presente regolamento introducendo criteri aggiuntivi a quelli elencati all’articolo 64, paragrafi 1 e 2.» ; 10) l'articolo 119 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II e, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando è stato effettuato un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, alla totalità o a parte del prodotto, tale designazione è completata: i) dal termine “zero alcol” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol, accompagnato dall'espressione “0,0 %” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol, ii) dal termine “a tenore alcolico ridotto” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo dei prodotti della relativa categoria prima della dealcolizzazione.» ; ii) è aggiunta la lettera seguente: «k) per i prodotti vitivinicoli nei casi in cui è stato effettuato un trattamento di dealcolizzazione alla totalità o a parte del prodotto, il termine “ottenuto mediante dealcolizzazione”.» ; iii) è aggiunto il comma seguente: «L'obbligo di riportare le indicazioni obbligatorie su un determinato imballaggio si applica una sola volta in relazione a tale imballaggio.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, l'obbligo di riportare le indicazioni di cui alle lettere h) e i) non si applica nel caso dei prodotti vitivinicoli destinati esclusivamente all'esportazione.» ; 11) all'articolo 122, il paragrafo 1 è così modificato: a) alla lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) i termini che si riferiscono a un'azienda, le relative condizioni d'uso e la loro relazione con i marchi commerciali e le denominazioni commerciali;» ; b) alla lettera d) sono aggiunti i punti seguenti: «v) l'identificazione del mezzo elettronico sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta di cui all'articolo 119, paragrafi 4 e 5, anche mediante un pittogramma o un simbolo comuni anziché utilizzare parole; vi) la forma e la grafica delle informazioni fornite in formato elettronico, al fine di semplificarne la presentazione, adattarle al futuro progresso tecnologico e ai nuovi requisiti in materia di informazioni obbligatorie pertinenti per i consumatori previsti dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale, o migliorarne l'accessibilità per i consumatori.» ; 12) all'articolo 167, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri possono tenere conto delle decisioni adottate, in ordine di priorità, dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 del presente regolamento, dai gruppi di produttori di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143 e dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 del presente regolamento, qualora tali organizzazioni e gruppi siano considerati rappresentativi del settore vitivinicolo conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, e all'articolo 166 bis, paragrafo 2, del presente regolamento nelle aree economiche in cui si intende applicare la normativa.» ; 13) l'articolo 172 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 172 ter Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi di produttori per la vendita di uve, di mosti e di vini sfusi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta 1.   In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento e i gruppi di produttori riconosciuti di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143 operanti nel settore vitivinicolo, qualora tali organizzazioni e gruppi siano considerati rappresentativi conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, e all'articolo 166 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, nella zona geografica pertinente, possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve, di mosti e di vini sfusi destinati alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione. 2.   L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all' del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro uno o più degli indicatori di orientamento sui prezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano modificati, interrotti o non siano affatto forniti, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l’eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.» ; 14) l'articolo 216 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Pagamenti nazionali per la distillazione di vino, la vendemmia verde e l'estirpazione in casi giustificati di crisi» ; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori vitivinicoli per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria, la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi. I pagamenti di cui al primo comma relativi alla distillazione di crisi e alla vendemmia verde non superano la somma del costo dell'operazione in questione, di un incentivo per effettuare tale operazione nonché, se del caso, del costo del prodotto, e devono essere sufficienti per far fronte alla crisi. I pagamenti di cui al primo comma relativi all'estirpazione di vigneti produttivi non superano la somma dei costi diretti di esecuzione dell'estirpazione e della compensazione finanziaria che può coprire fino al 100 % della perdita di reddito stimata per un anno in relazione alla superficie estirpata. Tali pagamenti sono proporzionati e devono essere sufficienti per far fronte alla crisi. L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti nazionali per la distillazione e la vendemmia verde non supera il 25 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 per lo stesso anno.» ; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. In tali notifiche gli Stati membri giustificano l'adeguatezza della misura, la sua durata e gli importi del sostegno, nonché altre disposizioni dettagliate, sulla base delle loro condizioni di mercato specifiche e di quelle delle regioni vinicole in cui la misura sarebbe attuata. La Commissione decide senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, in merito all'approvazione dell'importo, della durata e delle altre disposizioni dettagliate relative alla misura, e alla possibilità di concedere pagamenti nazionali ai produttori vitivinicoli. I beneficiari di pagamenti nazionali per l'estirpazione a norma del presente articolo non sono idonei a chiedere autorizzazioni per nuovi impianti in conformità dell’articolo 64 durante le dieci campagne di commercializzazione successive a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Qualsiasi autorizzazione valida per nuovi impianti detenuta da tali beneficiari è revocata dallo Stato membro al momento dell'approvazione della domanda di estirpazione. Gli Stati membri possono escludere dai pagamenti per l'estirpazione le zone in cui i vigneti svolgono un ruolo importante per motivi ambientali, di tutela del paesaggio o socioeconomici. Nelle zone di produzione e per i tipi di vini per i quali una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo è stata attuata per tre anni consecutivi, lo Stato membro interessato sospende la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti in conformità dell’articolo 64 fino alla fine della seconda campagna di commercializzazione successiva all'ultima campagna di commercializzazione in cui è stata applicata la misura. Gli Stati membri possono stabilire condizioni di ammissibilità e criteri di priorità al fine di garantire l'efficacia e l'orientamento della misura.» ; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 al fine di integrare il presente articolo stabilendo norme riguardanti: a) le condizioni generali di ammissibilità e i criteri di priorità che gli Stati membri devono stabilire in relazione all'assegnazione dei pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) gli elementi che determinano la sussistenza di una situazione di crisi; c) il metodo di calcolo dei pagamenti nazionali; e d) la coerenza di tali pagamenti nazionali con altre misure di sostegno dell'Unione a favore del settore vitivinicolo nell'ambito della PAC, compresa l'ammissibilità dei beneficiari o delle regioni di produzione interessate da tali pagamenti nazionali ad altre misure di sostegno dell'Unione.» ; 15) nell'allegato VII, parte II, alla frase introduttiva è aggiunto il comma seguente: «I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti 4) e 8) possono essere ottenuti mediante seconda fermentazione di vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto 1). I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti 7) e 9) possono essere ottenuti mediante aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto 1).».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:471:oj#art-1