Art. 9 · Complementarità e coordinamento

Art. 9

Complementarità e coordinamento

In vigore dal 24 feb 2026
Complementarità e coordinamento 1.   Nell’attuare il prestito a sostegno dell’Ucraina la Commissione agisce in stretta cooperazione con l’Ucraina, gli Stati membri, gli organismi internazionali pertinenti e i donatori impegnati a favore dell’Ucraina, in particolare attraverso la piattaforma dei donatori per l’Ucraina e il gruppo di contatto per la difesa in Ucraina, allo scopo di garantire un approccio coerente e uniforme da parte dei sostenitori dell’Ucraina per far fronte alle esigenze di assistenza finanziaria ed economica del paese. A tal fine la Commissione si avvale delle competenze del SEAE. 2.   Gli e l’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE.
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