Art. 8 · Decisione di esecuzione del Consiglio

Art. 8

Decisione di esecuzione del Consiglio

In vigore dal 24 feb 2026
Decisione di esecuzione del Consiglio 1.   In caso di valutazione positiva della strategia di finanziamento dell’Ucraina o del suo aggiornamento, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che rende accessibile l’assistenza finanziaria ed economica. 2.   La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1: a) determina l’importo dell’assistenza da rendere accessibile all’Ucraina per contribuire all’attuazione della strategia di finanziamento dell’Ucraina, incluso l’importo di tale assistenza che è accessibile: i) per l’assistenza di bilancio sotto forma di prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792; ii) per l’assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III del presente regolamento; iii) per sostenere le capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa conformemente al capo IV del presente regolamento; b) stabilisce il numero massimo e il valore indicativo delle rate per l’assistenza accessibile a fini di assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III del presente regolamento. 3.   La determinazione degli importi del prestito a sostegno dell’Ucraina da rendere accessibili: a) si attiene all’importo massimo disponibile per tale prestito di cui all’, paragrafo 1; b) tiene conto della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri con gli altri donatori nel sopperire al fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina; c) per l’assistenza di bilancio, stabilisce la misura in cui l’assistenza di bilancio ordinaria possa essere fornita sotto forma di prestito da attuare in conformità del capo III del regolamento (UE) 2024/792 o, nel caso, sotto forma di assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III del presente regolamento. 4.   Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo.
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