Art. 29 · Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

Art. 29

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

In vigore dal 24 feb 2026
Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio 1.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli sviluppi relativi all’attuazione del presente regolamento, compresi l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 1, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 3, e l’, paragrafo 2, e fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio i documenti pertinenti senza indebito ritardo. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario nel rispetto di disposizioni di riservatezza. 2.   Entro il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. La relazione: a) esamina i progressi compiuti nell’attuazione del prestito a sostegno dell’Ucraina; b) informa sul monitoraggio di cui all’; e c) valuta la situazione economica e le prospettive dell’Ucraina, nonché i progressi registrati nell’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche di cui all’, paragrafo 1. 3.   Entro il 30 giugno 2029 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in cui analizza i risultati e l’efficienza del prestito a sostegno dell’Ucraina erogato a norma del presente regolamento e valuta in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
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