Art. 27 · Procedura di comitato

Art. 27

Procedura di comitato

In vigore dal 24 feb 2026
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato di rappresentanti degli Stati membri partecipanti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   L’Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l’azione esterna è invitato a partecipare ai lavori del comitato per l’industria della difesa. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
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