Art. 25 · Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili

Art. 25

Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili

In vigore dal 24 feb 2026
Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili 1.   Le informazioni classificate create, trattate, conservate, scambiate o condivise a norma del presente regolamento sono protette conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (31) o all’accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell’interesse dell’Unione, a seconda dei casi. 2.   Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili tra la Commissione e l’Ucraina e, se del caso, con gli Stati membri partecipanti, la Commissione utilizza un sistema di scambio sicuro. 3.   La Commissione ha accesso alle informazioni, anche classificate, necessarie per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati a norma del presente regolamento, in particolare allo scopo di verificare le condizioni di erogazione dei pagamenti ed effettuare controlli, esami, audit, indagini, relazioni nonché controlli e audit di cui all’. 4.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste. 5.   La Commissione e gli Stati membri partecipanti garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d’impresa e delle altre informazioni sensibili acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell’Unione e al rispettivo diritto nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:467:oj#art-25