Art. 24 · Finanziamento del prestito a sostegno dell’Ucraina

Art. 24

Finanziamento del prestito a sostegno dell’Ucraina

In vigore dal 24 feb 2026
Finanziamento del prestito a sostegno dell’Ucraina 1.   Al fine di finanziare l’assistenza nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie in applicazione della strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 2.   Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti ai fini del prestito a sostegno dell’Ucraina sono effettuate in euro. 3.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, l’assistenza finanziaria fornita all’Ucraina nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Per il prestito a sostegno dell’Ucraina non è costituita alcuna copertura e, in deroga all’articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non è fissato alcun tasso di copertura.
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