Art. 23 · Decisione sull’erogazione di assistenza

Art. 23

Decisione sull’erogazione di assistenza

In vigore dal 24 feb 2026
Decisione sull’erogazione di assistenza 1.   La Commissione decide circa l’erogazione di assistenza a seguito della valutazione dei requisiti seguenti: a) per quanto riguarda l’assistenza macrofinanziaria: i) il rispetto del prerequisito di cui all’, paragrafo 1; ii) il rispetto soddisfacente delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d’intesa; e iii) il rispetto dell’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina di cui all’; b) per quanto riguarda l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa: i) il rispetto del prerequisito di cui all’, paragrafo 1; ii) la conferma che i contratti o gli accordi riguardano prodotti conformi all’ e che la Commissione non solleva obiezioni sulle modalità di esecuzione; iii) la conferma che l’Ucraina rispetta globalmente le tappe qualitative e quantitative contenute nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio (30) e sue eventuali modifiche; iv) il rispetto degli obblighi di cui all’ e dell’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina di cui all’; e v) nella misura necessaria, l’adeguatezza della giustificazione dettagliata dell’Ucraina, tenendo conto della situazione in Ucraina e dei finanziamenti esterni impegnati e previsti disponibili. Per quanto riguarda l’assistenza di bilancio sotto forma di prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792, l’assistenza è erogata in conformità del capo III di detto regolamento (UE) 2024/792. 2.   Fatto salvo il rispetto dell’importo di assistenza accessibile previsto nella decisione di esecuzione del Consiglio adottata in conformità dell’, la Commissione, qualora effettui una valutazione positiva della richiesta di fondi, adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza l’erogazione del prestito a sostegno dell’Ucraina. Per quanto riguarda l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, l’importo da erogare è pari al valore dei contratti o degli accordi inclusi nella richiesta di fondi. 3.   La Commissione può procedere alla decisione di cui al paragrafo 2 per il paragrafo 1, lettere a) e b), collettivamente o singolarmente. 4.   Qualora valuti negativamente la richiesta di fondi, la Commissione ne informa l’Ucraina senza indebito ritardo, motivando la sua valutazione. Una valutazione negativa non impedisce all’Ucraina di presentare una nuova richiesta di fondi.
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