Art. 21 · Richiesta di fondi

Art. 21

Richiesta di fondi

In vigore dal 24 feb 2026
Richiesta di fondi 1.   Per ricevere assistenza finanziaria ed economica, l’Ucraina presenta alla Commissione una richiesta di fondi debitamente motivata. Tale richiesta di fondi può essere presentata dall’Ucraina alla Commissione, in linea di principio, sei volte all’anno. 2.   Per l’assistenza di bilancio sotto forma di prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792, la richiesta di fondi è presentata conformemente al capo III di detto regolamento (UE) 2024/792. 3.   Per l’assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III del presente regolamento, la richiesta di fondi è accompagnata da una relazione conformemente alle disposizioni del protocollo d’intesa. 4.   Per l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa conformemente al capo IV del presente regolamento: a) la richiesta di fondi può riguardare più prodotti. Per ciascun prodotto interessato, la richiesta di fondi contiene un contratto o un accordo a norma dell’ e una scheda a norma dell’. Tali contratti o accordi possono essere firmati o sotto forma di progetto finale; b) se la richiesta di fondi implica finanziamenti per un importo superiore al 20 % dell’importo reso accessibile conformemente alla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’, l’Ucraina fornisce una giustificazione dettagliata, anche in merito all’impatto per future richieste di fondi a norma di tale decisione di esecuzione.
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