Art. 17
Monitoraggio dell’attuazione
In vigore dal 24 feb 2026
Monitoraggio dell’attuazione
1. La Commissione monitora l’attuazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, compresa in particolare la consegna dei prodotti, conformemente al presente articolo.
2. Per quanto riguarda gli appalti condotti dall’Ucraina in conformità dell’, paragrafo 8, primo comma, lettera a), convalidati dalla Commissione, la Commissione applica la procedura di convalida ivi prevista.
3. Per quanto riguarda gli appalti condotti dall’Ucraina in conformità dell’, paragrafo 8, primo comma, lettera a), convalidati dagli Stati membri partecipanti, lo Stato membro partecipante monitora l’attuazione dell’appalto e la consegna conformemente a tale disposizione e riferisce alla Commissione.
4. Per quanto riguarda gli appalti condotti dall’Ucraina in conformità dell’, paragrafo 8, primo comma, lettera b), gli Stati membri partecipanti che sono parte di un siffatto appalto comune monitorano l’attuazione dell’appalto e la consegna e riferiscono alla Commissione. Laddove, nel contesto di un appalto comune a norma del regolamento (UE) 2025/1106, uno Stato membro non partecipante accetti di essere vincolato dalle norme di ammissibilità previste dal presente regolamento e di applicarle, garantisca la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e sia l’amministrazione aggiudicatrice che agisce per conto degli altri paesi, l’Ucraina subordina la partecipazione di tale Stato membro non partecipante all’obbligo di monitorare l’attuazione dell’appalto e la consegna e di riferire alla Commissione.
5. Per quanto riguarda gli accordi conclusi tra l’Ucraina e gli Stati membri partecipanti in conformità dell’, paragrafo 8, primo comma, lettera c), lo Stato membro partecipante monitora l’attuazione dell’accordo e la consegna e riferisce alla Commissione. Per quanto riguarda gli accordi tra l’Ucraina e gli Stati membri non partecipanti in conformità dell’, paragrafo 8, primo comma, lettera c), l’Ucraina include in ciascuno di tali accordi l’obbligo dello Stato membro non partecipante di accettare di essere vincolato dalle norme di ammissibilità previste dal presente regolamento e di applicarle, di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, di monitorare l’attuazione dell’accordo e la consegna e di riferire alla Commissione.
6. Per quanto riguarda gli accordi conclusi tra l’Ucraina e l’AED in conformità dell’, paragrafo 8, primo comma, lettera c), l’AED monitora l’attuazione dell’accordo e la consegna e riferisce alla Commissione.
7. Per quanto riguarda gli accordi di appalto conclusi tra l’Ucraina e organizzazioni internazionali o intergovernative in conformità dell’, paragrafo 8, primo comma, lettera d), l’Ucraina include in ciascuno di tali accordi l’obbligo dell’organizzazione internazionale o intergovernativa di monitorare l’attuazione dell’appalto e la consegna e di riferire alla Commissione.
8. I paragrafi da 1 a 7 del presente articolo non si applicano agli appalti condotti dall’Ucraina in conformità dell’, paragrafo 8, per quanto riguarda le attività, le spese e le misure relative ad altri prodotti a scopi di difesa che coinvolgono importi inferiori a 7 000 000 EUR. Tuttavia l’Ucraina riferisce periodicamente alla Commissione sul modo in cui monitora l’attuazione di tali appalti e la relativa consegna. La Commissione effettua controlli basati sul rischio.
9. Qualora l’Ucraina la informi della mancata attuazione di un contratto o di accordo conformemente all’, paragrafo 2, lettera g), o qualora venga a conoscenza della mancata consegna dei prodotti di cui al presente articolo o del mancato utilizzo dei fondi sul conto di cui all’, la Commissione avvia un dialogo con l’Ucraina per riassegnare tali fondi conformemente al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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