Art. 16
Amministrazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa
In vigore dal 24 feb 2026
Amministrazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa
L’Ucraina apre un conto speciale al solo scopo di gestire l’assistenza economica e finanziaria ricevuta a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa. A tale conto si applicano le norme seguenti:
a)
tutti i pagamenti dei contratti o degli accordi richiesti per l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa provengono da tale conto;
b)
alla Commissione sono conferiti diritti di monitoraggio su tale conto;
c)
l’Ucraina trasmette alla Commissione una relazione mensile, da presentare entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ogni mese, contenente le seguenti informazioni:
i)
la data e l’importo di ciascun pagamento effettuato dal conto nel mese precedente;
ii)
il nome del destinatario di ciascun pagamento;
iii)
una descrizione della finalità di ciascun pagamento e del suo rapporto con i contratti o gli accordi presentati nelle richieste di fondi;
iv)
qualsiasi altra informazione che la Commissione potrebbe ragionevolmente richiedere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:467:oj#art-16