Art. 16 · Amministrazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa

Art. 16

Amministrazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa

In vigore dal 24 feb 2026
Amministrazione dell’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa L’Ucraina apre un conto speciale al solo scopo di gestire l’assistenza economica e finanziaria ricevuta a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa. A tale conto si applicano le norme seguenti: a) tutti i pagamenti dei contratti o degli accordi richiesti per l’assistenza a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa provengono da tale conto; b) alla Commissione sono conferiti diritti di monitoraggio su tale conto; c) l’Ucraina trasmette alla Commissione una relazione mensile, da presentare entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ogni mese, contenente le seguenti informazioni: i) la data e l’importo di ciascun pagamento effettuato dal conto nel mese precedente; ii) il nome del destinatario di ciascun pagamento; iii) una descrizione della finalità di ciascun pagamento e del suo rapporto con i contratti o gli accordi presentati nelle richieste di fondi; iv) qualsiasi altra informazione che la Commissione potrebbe ragionevolmente richiedere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:467:oj#art-16