Art. 13 · Ammissibilità

Art. 13

Ammissibilità

In vigore dal 24 feb 2026
Ammissibilità 1.   Le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa che sono collegate a prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa sono ammissibili a beneficiare dell’assistenza purché soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo. 2.   Sono prodotti per la difesa i prodotti appartenenti a una delle categorie seguenti: a) categoria 1: munizioni e missili; sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione; capacità di combattimento terrestre e relativi sistemi di supporto, comprese attrezzature per soldati e armi di fanteria; droni di piccole dimensioni (classe NATO 1) e relativi sistemi antidrone; protezione delle infrastrutture critiche; questioni cibernetiche; mobilità militare, compresa la contromobilità; b) categoria 2: sistemi di difesa aerea e missilistica; capacità marittime di superficie e subacquee; droni diversi da quelli di piccole dimensioni (classi NATO 2 e 3) e relativi sistemi antidrone; abilitanti strategici quali, tra gli altri, il trasporto aereo strategico, il rifornimento in volo, i sistemi C4ISTAR nonché le risorse e i servizi spaziali; protezione delle risorse spaziali; intelligenza artificiale e guerra elettronica. 3.   Le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa che sono collegate a prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa non contrastano con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC) a norma del titolo V TUE, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, o con gli obiettivi stabiliti all’ del presente regolamento. 4.   I prodotti per la difesa sono fabbricati nel rispetto delle condizioni seguenti: a) i fabbricanti e i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione dei prodotti per la difesa sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell’Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l’Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell’Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina; b) in deroga alla lettera a), al fine di tenere conto della cooperazione industriale con partner non appartenenti all’UE, sono ammissibili i prodotti per la difesa la cui fabbricazione coinvolge un subappaltatore a cui è assegnato tra il 15 % e il 35 % del valore dell’appalto e che non è stabilito o non ha le proprie strutture di gestione esecutiva nell’Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina, purché sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: i) è stato stabilito un rapporto contrattuale diretto in merito al prodotto per la difesa tra il fabbricante e tale subappaltatore prima del 28 maggio 2025; o ii) il fabbricante si impegna a studiare, entro due anni, la fattibilità di sostituire il contributo fornito da tale subappaltatore con un contributo alternativo senza restrizioni originario dell’Unione, di uno Stato EFTA-SEE o dell’Ucraina, soddisfacendo nel contempo i requisiti tecnici e temporali; c) in deroga alla lettera a) del presente paragrafo, i prodotti per la difesa che coinvolgono fabbricanti o subappaltatori stabiliti nell’Unione e controllati da un altro paese terzo che non è uno Stato EFTA-SEE o l’Ucraina o da un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell’Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina sono ammissibili se il fabbricante o il subappaltatore è stato sottoposto a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se il fabbricante o il subappaltatore fornisce garanzie conformemente alla lettera d) del presente paragrafo verificate dallo Stato membro in cui è stabilito; d) le garanzie di cui alla lettera c) del presente paragrafo assicurano che il coinvolgimento del fabbricante o del subappaltatore nella fabbricazione del prodotto per la difesa non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V TUE. Tali garanzie devono dimostrare in particolare che, ai fini delle attività, delle spese e delle misure, sono in atto misure volte a garantire che: i) il controllo sul fabbricante o sul subappaltatore non sia esercitato in un modo che ne ostacoli o riduca la capacità di realizzare le attività, le spese e le misure sostenute; e ii) sia impedito l’accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni classificate o sensibili relative al prodotto per la difesa fabbricato, e i dipendenti o le altre persone coinvolte nella fabbricazione del prodotto per la difesa dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro, ove opportuno, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali; e) le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei fabbricanti e dei subappaltatori coinvolti nella fabbricazione dei prodotti per la difesa sono situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell’Ucraina. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell’Ucraina, i fabbricanti o i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione dei prodotti per la difesa possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri; f) è possibile considerare che i fabbricanti e i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione dei prodotti per la difesa soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui al presente paragrafo se hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092 (26), (UE) 2021/697 (27), (UE) 2023/1525 (28) o (UE) 2023/2418 (29) del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma del regolamento (UE) 2025/1106 e a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni; g) il costo dei componenti non originari dell’Unione, di Stati EFTA-SEE e dell’Ucraina non è superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto per la difesa. Nessun componente proviene da un paese terzo che lede gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri; h) per i prodotti per la difesa della categoria 2 di cui al paragrafo 2, lettera b), i fabbricanti hanno la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, in merito alla definizione, all’adattamento e all’evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito, compresa l’autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi. Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per «subappaltatori coinvolti nella fabbricazione di prodotti per la difesa» si intende qualsiasi soggetto giuridico che fornisca contributi critici che possiedano caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto per la difesa e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell’appalto, e che necessiti di accedere a informazioni classificate per l’esecuzione del contratto. 5.   In deroga ai paragrafi 2 e 4 e nel pieno rispetto del paragrafo 3, laddove la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina faccia sorgere la necessità urgente della consegna di un dato prodotto per la difesa, l’approvvigionamento di un prodotto per la difesa che non soddisfa le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 4 è ammissibile all’assistenza finanziaria a norma del presente capo a condizione che: a) non vi sia alcun prodotto equivalente che risponda a tale necessità urgente e soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 oppure non sia disponibile sulla scala necessaria e il cui termine di consegna sia commisurato all’urgenza della situazione e alle esigenze operative immediate dell’Ucraina; o b) il termine di consegna di tale prodotto per la difesa sia notevolmente più breve rispetto a quello di un prodotto per la difesa che soddisferebbe le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, anche qualora quest’ultimo fosse oggetto di una richiesta classificata prioritaria ai sensi dell’. Nel caso descritto, l’Ucraina fornisce le informazioni di cui è ragionevolmente in grado di disporre, atte a dimostrare la sussistenza delle condizioni di applicazione della presente deroga. Tali informazioni sono verificate dalla Commissione senza indebito ritardo previa consultazione del gruppo di esperti di cui all’. L’approvvigionamento di prodotti per la difesa da fabbricanti stabiliti in paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE e dall’Ucraina è limitato ai casi in cui non è disponibile alternativa nell’Unione, negli Stati EFTA-SEE e in Ucraina alle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b). Nel contesto del primo comma, lettere a) e b), tali informazioni includono l’impegno giuridico a rispettare il termine di consegna. La Commissione approva le deroghe di cui al presente paragrafo mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 6.   Ove applicabile, gli Stati membri partecipanti provvedono a che le procedure di appalto e i contratti per altri prodotti a scopi di difesa derivanti da appalti sostenuti dal prestito a sostegno dell’Ucraina prevedano condizioni di ammissibilità adeguate a tutelare gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e degli Stati membri. 7.   In deroga al paragrafo 4, i contributi conformi al paragrafo 8, lettera e), sono utilizzati alle condizioni di ammissibilità del programma dell’Unione interessato. 8.   Le attività, le spese e le misure relative ai prodotti per la difesa o agli altri prodotti a scopi di difesa sono realizzate conformemente a uno dei metodi di attuazione seguenti: a) appalti condotti dall’Ucraina, subordinatamente a convalida, da parte della Commissione o degli Stati membri partecipanti, dell’appalto e della consegna. L’Ucraina è responsabile di tali appalti conformemente al diritto ucraino, nel cui ambito la convalida da parte della Commissione o degli Stati membri partecipanti consta di controlli a campione della documentazione contrattuale, delle fatture e dei certificati di consegna, ispezioni fisiche presso i fornitori e verifica fisica delle consegne; b) appalti condotti dall’Ucraina che costituiscono appalti comuni a norma del regolamento (UE) 2025/1106; c) accordi tra l’Ucraina e gli Stati membri o l’Agenzia europea per la difesa (AED); d) accordi di appalto tra l’Ucraina e organizzazioni internazionali o intergovernative; o e) contributi dell’Ucraina allo strumento di sostegno per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2025/2643, al quadro di investimenti per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792 per i beni a duplice uso o ad altri programmi dell’Unione. Le attività, le spese e le misure relative ad altri prodotti a scopi di difesa possono essere realizzate anche mediante appalti condotti dall’Ucraina per importi inferiori a 7 000 000 EUR, a condizione che siano garantite la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 9.   I contratti sottoscritti dall’Ucraina relativamente agli appalti, agli accordi o ai contributi di cui al paragrafo 8 sono ammissibili se firmati dopo il 14 gennaio 2026 purché conformi al presente articolo. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, al fine di integrare il presente regolamento estendendo l’ammissibilità per includere paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE e dall’Ucraina che non ledono gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, purché tali paesi terzi abbiano concluso un accordo con l’Unione in conformità dell’ del regolamento (UE) 2025/1106. Ciascun atto delegato specifica, per ciascuno dei paesi terzi interessati, a quale dei prodotti per la difesa si applica la presente disposizione. Al momento dell’entrata in vigore di un atto delegato, il paese terzo è considerato incluso tra gli Stati EFTA-SEE e l’Ucraina ai fini dell’, paragrafo 4, per quanto riguarda tali prodotti per la difesa. 11.   Fatto salvo il paragrafo 10, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può adottare un atto di esecuzione per stabilire che un paese terzo diverso dagli Stati EFTA-SEE e dall’Ucraina che non lede gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri e che non ha concluso un accordo con l’Unione in conformità dell’ del regolamento (UE) 2025/1106 soddisfa le seguenti condizioni cumulative: a) il paese terzo si è impegnato a fornire un contributo finanziario equo e proporzionato agli oneri derivanti dall’assunzione di un prestito, commisurato al valore dei contratti aggiudicati a soggetti stabiliti in tale paese terzo. Tale contributo assume la forma di una sovvenzione in denaro per gli oneri finanziari sulla base di un accordo di contributo tra il paese terzo e l’Unione. Esso costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; b) il paese terzo ha stipulato un partenariato in materia di sicurezza e difesa con l’Unione; e c) il paese terzo fornisce un sostegno finanziario e militare significativo all’Ucraina. L’atto di esecuzione del Consiglio specifica, per ciascuno dei paesi terzi interessati, a quali prodotti per la difesa si applica la presente disposizione, tenendo conto delle condizioni di cui al presente paragrafo. Al momento dell’entrata in vigore dell’atto di esecuzione del Consiglio, il paese terzo è considerato incluso tra gli Stati EFTA-SEE e l’Ucraina ai fini dell’, paragrafo 4, per quanto riguarda tali prodotti per la difesa. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare il testo modificato mediante una decisione di esecuzione.
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