Art. 11 · Protocollo d’intesa

Art. 11

Protocollo d’intesa

In vigore dal 24 feb 2026
Protocollo d’intesa 1.   Con riferimento agli importi approvati dell’assistenza macrofinanziaria di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto ii), la Commissione concorda con l’Ucraina le condizioni inerenti alle politiche alle quali sarà collegata tale assistenza macrofinanziaria. Le condizioni inerenti alle politiche sono stabilite in un protocollo d’intesa. 2.   Le condizioni inerenti alle politiche includono impegni di riforma solidi e ambiziosi, compresi in particolare impegni di potenziamento della mobilitazione di entrate per sostenere il fabbisogno di finanziamento dell’Ucraina e per affrontare le cause profonde della corruzione nelle finanze pubbliche, anche migliorando la sostenibilità e la qualità della spesa pubblica e aumentando l’efficienza, la trasparenza e l’assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche. Ove applicabile, tali impegni sono coerenti con i programmi che l’Ucraina conduce con l’FMI, spingendosi oltre quando opportuno. I progressi compiuti nel conseguimento degli impegni sono oggetto di monitoraggio regolare da parte della Commissione. 3.   La Commissione approva la firma del protocollo d’intesa e delle sue modifiche mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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