Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 feb 2026
Il regolamento (UE) 2024/1348 è così modificato: 1) l'articolo 59 è così modificato: a) il paragrafo 5 è così modificato: i) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) si verifichi una delle condizioni seguenti: i) il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse; ii) il richiedente è transitato per il paese terzo in questione nel percorso verso l'Unione; oppure iii) è stato concluso un accordo o è stata conclusa un'intesa tra l'Unione, uno o più Stati membri o uno o più Stati membri e paesi terzi, da un lato, e il paese terzo in questione, dall'altro, che obbliga a esaminare nel merito tutte le richieste di protezione effettiva presentate nel paese terzo in questione dai richiedenti interessati da tale accordo o intesa.» ; ii) sono aggiunti i commi seguenti: «Quando avvia negoziati per un accordo a nome dell'Unione con un paese terzo (“accordo a livello dell'Unione”) al fine di concludere un accordo di cui al primo comma, lettera b), punto iii), la Commissione tiene conto, nel corso dei negoziati, di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra gli Stati membri e tale paese terzo, compreso il potenziale impatto dell'accordo a livello dell'Unione su tali accordi bilaterali o multilaterali e sulla cooperazione degli Stati membri con tale paese terzo nel settore della migrazione. Un accordo concluso dall'Unione e da un paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera b), punto iii), prevale su eventuali accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi tra singoli Stati membri e lo stesso paese terzo, nella misura in cui le loro disposizioni siano incompatibili con quelle di tale accordo a livello dell'Unione. Uno Stato membro informa al momento opportuno gli Stati membri pertinenti in merito ai negoziati relativi a un accordo o a un'intesa di cui al primo comma, lettera b), punto iii), con un paese terzo che condivide un confine comune con tali Stati membri. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi in conformità del primo comma, lettera b), punto iii), prima della loro entrata in vigore o, qualora un accordo o un'intesa debbano essere applicati in via provvisoria, prima dell'inizio della loro applicazione provvisoria. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati inoltre in merito a eventuali modifiche successive o alla risoluzione di tali accordi o intese.» ; b) al paragrafo 6 è aggiunta la frase seguente: «Gli Stati membri non applicano il paragrafo 5, primo comma, lettera b), punto iii), se il richiedente è un minore non accompagnato.» ; c) al paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo in questione, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito nell'Unione a seguito dell’applicazione del concetto di paese terzo sicuro, fatta salva l'applicazione di procedure diverse per informare le autorità del paese terzo previste in accordi o intese già in vigore tra l'Unione o tale Stato membro e il paese terzo in questione di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera b), punto iii).» ; 2) all'articolo 68, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), b), c), d) o e), o dell'articolo 38, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera.».
Storico versioni

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