Art. 7 · Sicurezza

Art. 7

Sicurezza

In vigore dal 23 feb 2026
Sicurezza 1.   Nella banca dati FuelEU è implementato un meccanismo di identificazione sicuro per identificare gli utenti unici e assegnare a ciascun utente un identificativo univoco. 2.   Il processo di autenticazione per le interfacce da sistema a sistema che accedono alla banca dati FuelEU si basa su metodi di autenticazione riconosciuti, che garantiscono l’integrità e la sicurezza degli scambi di dati. 3.   Gli utenti che accedono alla banca dati FuelEU sono autorizzati sulla base di misure di controllo dell’accesso, che ne disciplinano l’accesso alle informazioni e alle funzionalità all’interno della banca dati come previsto all’ del presente regolamento. 4.   Le autorizzazioni concesse agli utenti sono riesaminate periodicamente per garantire la conformità alle politiche di controllo dell’accesso e per adeguarsi a eventuali cambiamenti dei ruoli e delle responsabilità degli utenti. 5.   La banca dati FuelEU garantisce la non disconoscibilità delle azioni eseguite dagli utenti attraverso le sue interfacce. A tal fine, la banca dati registra l’identità dell’utente, la data, l’ora e l’azione effettuata per ogni modifica, per facilitare le attività di verifica e l’analisi forense delle attività degli utenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:394:oj#art-7