Art. 5 · Gestione del saldo di conformità e sanzioni FuelEU

Art. 5

Gestione del saldo di conformità e sanzioni FuelEU

In vigore dal 23 feb 2026
Gestione del saldo di conformità e sanzioni FuelEU 1.   La banca dati FuelEU integra una funzionalità per la gestione dei piani di monitoraggio, comprese le loro presentazioni e modifiche. 2.   La banca dati FuelEU integra un calcolatore del saldo di conformità per consentire alla società di monitorare e gestire il proprio saldo di conformità e di utilizzare, se necessario, i meccanismi di flessibilità di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2023/1805. 3.   La banca dati FuelEU mette a disposizione un modello elettronico ai fini del calcolo o della registrazione del saldo di conformità specifico per nave di cui all’articolo 16, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1805. 4.   La banca dati FuelEU consente alla società e al verificatore di interagire tra loro al fine di richiedere, valutare, approvare e registrare quanto segue: a) l’accantonamento dell’eccedenza di conformità per il periodo di riferimento successivo; o b) il prestito di un anticipo dell’eccedenza di conformità dal periodo di riferimento successivo, come previsto all’articolo 20, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2023/1805. 5.   La banca dati FuelEU integra una funzionalità di messa in comune (pooling) che consente alle società e ai verificatori di interagire tra loro al fine di mettere in comune il saldo di conformità di navi diverse e di registrare e verificare la composizione del pool e la distribuzione del saldo di conformità del pool a ogni singola nave, come previsto all’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1805. 6.   È istituito un sistema di notifica per informare la società quando il saldo di conformità verificato della sua nave è stato registrato nella banca dati FuelEU. 7.   I verificatori, dopo aver concluso la verifica del saldo di conformità, mettono a disposizione degli utenti di cui all’ del presente regolamento le relative informazioni mediante la banca dati FuelEU. 8.   La banca dati FuelEU consente allo Stato di riferimento di registrare e notificare alla società l’importo delle sanzioni FuelEU applicabili alle sue navi, a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1805. La banca dati FuelEU consente la registrazione delle prove di pagamento delle sanzioni FuelEU da parte dei soggetti che hanno effettuato tale pagamento. Le sanzioni inflitte e le misure di esecuzione adottate dallo Stato di riferimento sono automaticamente registrate nella banca dati FuelEU.
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