Art. 4 · Collegamento all’alimentazione elettrica da terra

Art. 4

Collegamento all’alimentazione elettrica da terra

In vigore dal 23 feb 2026
Collegamento all’alimentazione elettrica da terra 3. La banca dati FuelEU consente all’autorità competente dello Stato membro del porto di scalo o a qualsiasi soggetto debitamente autorizzato di registrare le eccezioni di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1805 («eccezioni relative all’OPS») e le registrazioni di non conformità agli obblighi di alimentazione elettrica da terra (on-shore power supply – OPS) a norma dell’, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1805 utilizzando un modulo elettronico disponibile in THETIS-MRV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:394:oj#art-4