Art. 1
In vigore dal 19 feb 2026
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di benzoato di sodio, solitamente classificato con il numero CUS (Customs and Statistics) 0023120-9 e il numero CAS (Chemical Abstracts Service) 532-32-1, attualmente classificato con il codice NC ex 2916 31 00 (codice TARIC 2916 31 00 91) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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