Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 feb 2026
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato: (1) all’ sono aggiunti i seguenti paragrafi 15 e 16: «15.   Per ottenere l’omologazione UE di un veicolo munito di sistema motore omologato in relazione alle emissioni, oppure l’omologazione UE di un veicolo in relazione alle emissioni, il fabbricante garantisce che siano adempiute le prescrizioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione (*1). Il fabbricante non è tuttavia tenuto a dichiarare che le prescrizioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 sono adempiute se nella dichiarazione di conformità di cui all’allegato I, punto 6.2, di detto regolamento di esecuzione indica che i nuovi veicoli del tipo da omologare non saranno immatricolati, immessi sul mercato o messi in circolazione nell’Unione alla data di cui all’allegato I, tabella 1, del medesimo regolamento di esecuzione o successivamente a tale data. 16.   Per ottenere l’omologazione UE di un sistema motore o di una famiglia di motori come unità tecnica distinta, il fabbricante garantisce che siano adempiute le prescrizioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione. Il fabbricante non è tuttavia tenuto a dichiarare che le prescrizioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 sono adempiute se nella dichiarazione di conformità di cui all’allegato I, punto 6.1, di detto regolamento di esecuzione indica che i nuovi motori del tipo da omologare non saranno immatricolati, immessi sul mercato o messi in circolazione nell’Unione alla data di cui all’allegato I, tabella 1, del medesimo regolamento di esecuzione o successivamente a tale data.» (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici dei dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e di energia e del chilometraggio di determinati veicoli pesanti, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale di tali veicoli (GU L, 2025/2161, 31.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2161/oj)." (2) all’articolo 6, paragrafo 1 bis, è aggiunta la seguente lettera e): «e) le prescrizioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 sono adempiute, eccetto qualora il fabbricante abbia indicato nella dichiarazione di conformità di cui all’allegato I, punto 6.1, di tale regolamento di esecuzione che i nuovi motori del tipo da omologare non saranno immatricolati, venduti o messi in circolazione nell’Unione alla data di cui all’allegato I, tabella 1, del medesimo regolamento di esecuzione o successivamente a tale data.»; (3) all’articolo 8, paragrafo 1 bis, è aggiunta la seguente lettera f): «f) le prescrizioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 sono adempiute, eccetto qualora il fabbricante indichi nella dichiarazione di conformità di cui all’allegato I, punto 6.2, di tale regolamento di esecuzione che i nuovi veicoli del tipo da omologare non saranno immatricolati, venduti o messi in circolazione nell’Unione alla data di cui all’allegato I, tabella 1, del medesimo regolamento di esecuzione o successivamente a tale data.»; (4) all’articolo 10, paragrafo 1 bis, è aggiunta la seguente lettera f): «f) le prescrizioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 sono adempiute, eccetto qualora il fabbricante indichi nella dichiarazione di conformità di cui all’allegato I, punto 6.2, di tale regolamento di esecuzione che i nuovi veicoli del tipo da omologare non saranno immatricolati, venduti o messi in circolazione nell’Unione alla data di cui all’allegato I, tabella 1, del medesimo regolamento di esecuzione o successivamente a tale data.»; (5) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Su richiesta dell’autorità di omologazione e dopo aver eseguito le prove in servizio a norma dell’articolo 12 del presente regolamento, o dopo aver eseguito le prove di verifica OBFCM o OBMM a norma dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161, il fabbricante presenta il piano di misure correttive all’autorità di omologazione entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica da parte di tale autorità. Qualora il fabbricante sia in grado di dimostrare all’autorità di omologazione che è necessario più tempo per determinare il motivo della mancata conformità e presentare un piano di misure correttive, può essere concessa una proroga.» ; (6) all’articolo 17 bis sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: «5.   A decorrere dal 1o luglio 2027, le autorità nazionali considerano non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 e non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2026/361 della Commissione (*2); esse vietano altresì, per motivi attinenti alle emissioni, l’immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in circolazione di tali veicoli. 6.   A decorrere dal 29 maggio 2029, le autorità nazionali considerano non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli e i motori nuovi e vietano, per motivi attinenti alle emissioni, l’immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in circolazione di tali veicoli, tranne nel caso di motori di ricambio per veicoli in servizio e di motori per veicoli prodotti da costruttori di piccole serie, come stabilito nel regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). In deroga al primo comma, a decorrere dal 29 novembre 2027 le autorità nazionali considerano non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi delle categorie M1 e N1 che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 595/2009; esse vietano altresì, per motivi attinenti alle emissioni, l’immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in circolazione di tali veicoli. In deroga al primo comma, a decorrere dal 1o luglio 2030 le autorità nazionali considerano non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi delle categorie M1 e N1 costruiti da costruttori di piccole serie a norma del regolamento (UE) 2024/1257; esse vietano altresì, per motivi attinenti alle emissioni, l’immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in circolazione di tali veicoli. In deroga al primo comma, a decorrere dal 1o luglio 2031 le autorità nazionali considerano non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi delle categorie M2, M3, N2 e N3 costruiti da costruttori di piccole serie a norma del regolamento (UE) 2024/1257; esse vietano altresì, per motivi attinenti alle emissioni, l’immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in circolazione di tali veicoli.». (*2)  Regolamento (UE) 2026/361 della Commissione, del 19 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda l’omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli pesanti dotati di dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia (GU L, 2026/361, 20.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/361/oj)." (*3)  Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull’omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj)."
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