Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 feb 2026
Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a un embargo sulle armi in considerazione della situazione nello Zimbabwe» ; 2) l' è così modificato: a) le lettere da b) a e) sono soppresse; b) sono aggiunte le lettere seguenti: «f) “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II; g) “finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione; non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria i pagamenti e i termini e le condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi effettuati in linea con la normale prassi commerciale; h) “territorio dell'Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sull'Unione europea (TUE), alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.» ; 3) l' è sostituito dal seguente: « 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (*1) (“elenco comune delle attrezzature militari”) e le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni definite nel regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nello Zimbabwe o per un uso nello Zimbabwe. 2.   È vietato: a) concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità od organismo nello Zimbabwe o per un uso nello Zimbabwe; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari o finalizzati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità od organismo nello Zimbabwe o per un uso nello Zimbabwe; c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alla lettera a) o b). (*1)  Ultima versione pubblicata in GU C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj." (*2)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj).»;" 4) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, consapevolmente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, le attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna elencate nell'allegato I, anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nello Zimbabwe o per un uso nello Zimbabwe; b) concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nello Zimbabwe o per un uso nello Zimbabwe; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nello Zimbabwe o per un uso nello Zimbabwe; oppure d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alla lettera a), b) o c).» ; 5) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga agli , le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare: a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria e assistenza tecnica pertinenti a: i) attrezzature militari non letali destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale dell'Unione europea e delle Nazioni Unite; ii) materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite; b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature figuranti nell'allegato I destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo e il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria e assistenza tecnica in relazione a tali operazioni.» ; 6) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Gli non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da dipendenti dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.» ; 7) gli articoli 6, 7 e 7 bis sono soppressi; 8) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati ovvero di cui hanno la cittadinanza, elencate nell'allegato II, e trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o per il tramite di tali autorità competenti;» ; 9) l'articolo 9 è soppresso; 10) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti: a) le autorizzazioni rilasciate in virtù delle deroghe di cui al presente regolamento; e b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. 2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.» ; 11) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 10 bis 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II. 2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica di tali estremi . 3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II. Articolo 10 ter Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente regolamento sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.» ; 12) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.» ; 13) l'articolo 11 bis è soppresso; 14) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti per consentire la confisca dei proventi di dette violazioni. 2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica di tali norme.» ; 15) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell'Unione; b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; e e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente a attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.» ; 16) il titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente: «Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea» ; 17) l'allegato III è soppresso.
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