Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 feb 2026
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato con i codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10) e originario della Thailandia. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Karn Corn Co., Ltd 3,1 A789 Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd 14,3 A890 River Kwai International Food Industry Co., Ltd 3,6 A791 Sunsweet Public Company Limited 11,1 A792 Produttori esportatori che hanno collaborato elencati nell’allegato 12,9 (cfr. l’allegato) Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia 14,3 A999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società) (codice addizionale TARIC) in Thailandia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Thailandia e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Thailandia nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Thailandia o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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