Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 feb 2026
1.   Per un periodo transitorio che termina il 12 dicembre 2026, continua a essere autorizzato, per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti destinati al consumo umano ottenuti da solipedi domestici, l’uso di certificati ufficiali o di certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato III, capitoli 4, 24, 25 e 26, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 12 settembre 2026. 2.   Per un periodo transitorio che termina il 12 dicembre 2026, continua a essere autorizzato, per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di equini, l’uso di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato II, capitoli 13 e 14, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati e le dichiarazioni in questione siano stati rilasciati entro il 12 settembre 2026.
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