Art. 9 · Rappresentante autorizzato

Art. 9

Rappresentante autorizzato

In vigore dal 11 feb 2026
Rappresentante autorizzato 1.   I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Tale mandato è valido solo se accettato per iscritto dal rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta. 2.   I fabbricanti stabiliti al di fuori dell'Unione che immettono un detergente o tensioattivo sul mercato dell'Unione nominano un rappresentante autorizzato alle condizioni di cui al paragrafo 1. 3.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato di cui al paragrafo 1. Il mandato impone al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i compiti seguenti: a) verificare che, conformemente all', paragrafo 2, lettera a), il passaporto digitale di prodotto sia stato creato, le informazioni rilevanti del passaporto digitale di prodotto siano state inserite nel registro, la documentazione tecnica sia stata redatta e la procedura di valutazione della conformità sia stata eseguita; b) tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la documentazione tecnica e tenere a disposizione il passaporto digitale di prodotto per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del detergente o tensioattivo contemplato dai suddetti documenti; c) a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità al presente regolamento del detergente o tensioattivo, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità; d) se ha motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo che rientra nel mandato presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, informare il fabbricante nonché le autorità di vigilanza del mercato; e) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi posti da un detergente o tensioattivo che rientra nel mandato; e f) porre fine al mandato e informare le autorità nazionali competenti di tale cessazione se il fabbricante non rispetta gli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento. 4.   Oltre ai compiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il mandato del rappresentante autorizzato nominato a norma del paragrafo 2 del presente articolo impone a tale rappresentante autorizzato di svolgere i compiti seguenti per quanto riguarda i detergenti e i tensioattivi che rientrano nel mandato in questione: a) fornire e, se necessario, aggiornare la scheda tecnica degli ingredienti, conformemente all', paragrafo 6; b) mantenere riservate le informazioni contenute nella scheda tecnica degli ingredienti; c) verificare che i detergenti e i tensioattivi siano conformi alle prescrizioni di etichettatura di cui all', paragrafi 1, 3, 4 e 5, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, e, se del caso, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3; e d) adoperarsi al massimo per verificare che la documentazione e le informazioni fornite dal fabbricante a norma dell', paragrafo 7, dimostrino la conformità dei prodotti al presente regolamento. 5.   Gli obblighi di cui all', paragrafo 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all', paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
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