Art. 7 · Sperimentazione animale

Art. 7

Sperimentazione animale

In vigore dal 11 feb 2026
Sperimentazione animale 1.   La conformità dei detergenti e dei tensioattivi al presente regolamento è stabilita utilizzando metodi di sperimentazione non animale convalidati a livello dell'Unione o a livello internazionale. 2.   Fatto salvo l', paragrafo 1, è vietata l'immissione sul mercato di detergenti e tensioattivi per i quali la formulazione finale o gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti sono stati oggetto di sperimentazioni animali al fine di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo il pertinente diritto dell'Unione e non impediscono l'utilizzo dei dati acquisiti prima del 22 marzo 2026. 4.   In circostanze eccezionali, qualora sorgano preoccupazioni in merito alla sicurezza di un ingrediente in un detergente o tensioattivo, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione che concede una deroga ai paragrafi 1 e 2, di propria iniziativa o sulla base di una richiesta motivata di un operatore economico o di uno Stato membro. 5.   Qualora la Commissione agisca sulla base di una richiesta motivata di un operatore economico o di uno Stato membro di cui al paragrafo 4, tale richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base, la Commissione può consultare il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM). 6.   La decisione che concede una deroga di cui al paragrafo 4 stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati. Una deroga è concessa soltanto se: a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga; e b) il problema riguardante la salute umana o l'ambiente è dimostrato e la necessità di condurre sperimentazioni animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione. La Commissione rivolge la propria decisione che concede una deroga a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.
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