Art. 34 · Relazioni e riesami

Art. 34

Relazioni e riesami

In vigore dal 11 feb 2026
Relazioni e riesami 1.   Entro il 23 marzo 2033, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione contiene una valutazione del modo in cui il presente regolamento sta raggiungendo i suoi obiettivi, nonché dell'impatto sulle piccole e medie imprese, e comprende almeno i seguenti elementi: a) per quanto riguarda i detergenti contenenti microrganismi, l'idoneità dei requisiti di cui all'allegato II a garantire la sicurezza di tali prodotti per la salute umana e l'ambiente; b) per quanto riguarda la biodegradabilità, una valutazione della fattibilità dell'introduzione di criteri di biodegradabilità per le sostanze organiche aggiunte intenzionalmente nei detergenti, a concentrazioni inferiori al 10 % p/p della massa totale delle sostanze esclusa l'acqua, diverse dai tensioattivi, dalle pellicole e dai polimeri all'interno delle pellicole, anche al fine di esaminare la fattibilità di una revisione al ribasso della soglia del 10 %; c) per quanto riguarda la protezione della salute umana e dell'ambiente dalle sostanze più nocive, una valutazione della necessità di includere nel presente regolamento disposizioni sulla presenza di tali sostanze nei detergenti e nei tensioattivi, tenendo conto dell'interazione del presente regolamento con altre disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione; d) per quanto riguarda i detergenti contenenti principi attivi biocidi diversi da quelli elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, una valutazione della necessità di introdurre norme più rigorose; e) per quanto riguarda i detergenti contenenti fosfati e altri composti del fosforo, la possibilità di limitare ulteriormente il tenore di fosforo o di aggiungere limitazioni del tenore di fosforo per altre categorie di prodotti nell'allegato III, al fine di esaminare la fattibilità dell'eliminazione graduale del fosforo, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente, della disponibilità di alternative e dell'impatto socioeconomico della sostituzione; f) la necessità di introdurre norme supplementari sull'etichettatura dei detergenti per bucato destinati ai consumatori venduti in flaconi con tappi, laddove tali tappi siano destinati a essere utilizzati come misurini, tenendo conto sia della fattibilità che del potenziale di migliorare l'uso corretto e sicuro dei detergenti; nonché g) la necessità, la fattibilità, le conseguenze tecniche e i benefici per la salute umana, il clima e l'ambiente dell'introduzione di obiettivi obbligatori per le materie prime rinnovabili e il contenuto riciclato nei detergenti e nei tensioattivi, tenendo conto dell'impatto socioeconomico, della competitività degli operatori economici nell'Unione, dell'approvvigionamento sostenibile e dell'uso di materie prime rinnovabili, del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e del potenziale di utilizzo dei rifiuti alimentari nei detergenti e nei tensioattivi. La relazione di cui al primo paragrafo è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. 2.   Entro il 23 marzo 2028, la Commissione valuta la fattibilità di ridurre ulteriormente i valori limite esistenti per il fosforo e i composti del fosforo per i detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori e i detergenti per bucato destinati ai consumatori e di fissare valori limite per i prodotti per la pulizia di superfici dure destinati ai consumatori, i detergenti per lavaggio a mano di stoviglie destinati ai consumatori, i detergenti per bucato per uso industriale e istituzionale e i detergenti per lavastoviglie automatiche per uso industriale e istituzionale. Tale valutazione tiene conto dell'impatto sull'ambiente, della disponibilità di alternative adeguate con un tenore di fosforo minore o nullo e dell'impatto socioeconomico della sostituzione. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, che può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica dell'allegato III.
Storico versioni

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