Art. 13 · Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Art. 13

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

In vigore dal 11 feb 2026
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti ai fini del presente regolamento e sono soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell' se: a) immettono sul mercato un detergente o tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale; b) modificano un detergente o tensioattivo già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità al presente regolamento; oppure c) mettono a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato un tensioattivo che non è destinato all'utilizzatore finale.
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