Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754

In vigore dal 9 feb 2026
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 1.   All’, paragrafo 2: «Altre imprese che hanno collaborato (allegato) 20,7  %» è sostituito da: «Altre imprese che hanno collaborato (allegato I) 20,7  %». 2.   Sono aggiunti i nuovi articoli 2 bis e 2 ter: «Articolo 2 bis 1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dal dazio compensativo istituito dall’, purché siano state fabbricate, spedite e fatturate da una società il cui impegno è stato accettato dalla Commissione, elencata nella decisione di esecuzione (UE) 2026/328 siano state importate in conformità alle disposizioni della stessa decisione di esecuzione. 2.2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio compensativo a condizione che: a) per tali importazioni sia presentata in dogana una dichiarazione di impegno contenente almeno gli elementi di cui all’allegato II del presente regolamento; e b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sia nella dichiarazione d’impegno che nella fattura commerciale relativa alla partita di merce importata dichiarata per l’immissione in libera pratica. All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale: a) qualora sia accertato, in relazione alle importazioni di cui al paragrafo 1, che non sono soddisfatte una o più delle condizioni figuranti in tale paragrafo e nel paragrafo 2; oppure b) qualora la Commissione revochi l’accettazione dell’impegno a norma dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037 mediante regolamento o decisione che indica il riferimento a specifiche operazioni e dichiari non conformi le relative fatture corrispondenti all’impegno. Articolo 2 ter La società il cui impegno è accettato dalla Commissione, elencata nella decisione di esecuzione (UE) 2026/328, e soggetta a determinate condizioni ivi specificate, emette altresì fatture per operazioni che non sono esenti da dazio compensativo. Tali fatture sono fatture commerciali contenenti almeno gli elementi di cui all’allegato III del presente regolamento.» . 3.   L’allegato è rinominato «Allegato I». Sono aggiunti i nuovi allegati II e III in conformità all’allegato del presente regolamento.
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