Art. 6
Riesame
In vigore dal 9 feb 2026
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’attuazione della divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti, in particolare per quanto riguarda la pertinenza dei dettagli e del formato per la divulgazione di cui all’allegato I, la delimitazione dei tipi di prodotto di cui all’allegato II e le modalità di verifica di tali informazioni. La Commissione presenta i risultati di tale riesame, compreso, se del caso, un progetto di proposta di revisione, entro il 2 marzo 2031.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2026:2:oj#art-6