Art. 6 · Riesame

Art. 6

Riesame

In vigore dal 9 feb 2026
Riesame La Commissione riesamina il presente regolamento tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’attuazione della divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti, in particolare per quanto riguarda la pertinenza dei dettagli e del formato per la divulgazione di cui all’allegato I, la delimitazione dei tipi di prodotto di cui all’allegato II e le modalità di verifica di tali informazioni. La Commissione presenta i risultati di tale riesame, compreso, se del caso, un progetto di proposta di revisione, entro il 2 marzo 2031.
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