Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 feb 2026
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di fili di acciai silico-manganese con una sezione di diametro compreso tra 0,6 mm e 4 mm, contenenti, in peso, fino a 0,2 % di carbonio, 0,6 % fino a 1,4 % di silicio e 0,9 % fino a 1,9 % di manganese, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati, anche rivestiti di rame o bronzo o lubrificante a base di olio/cera, attualmente classificati con il codice NC ex 7229 20 00 (codice TARIC 7229 20 00 10), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:297:oj#art-1