Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 feb 2026
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di carta termica leggera, definita come carta termica con grammatura uguale o inferiore a 65 g/m2, venduta in rotoli di larghezza uguale o superiore a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) uguale o superiore a 50 kg e diametro del rotolo uguale o superiore a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; con uno strato termosensibile fisico o chimico (vale a dire uno strato che forma un’immagine all’applicazione di calore) su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale, attualmente classificata con i codici NC ex 4809 90 00 , ex 4811 90 00 , ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC principalmente, ma non esclusivamente, 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 e 4823 90 85 20) e originaria della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:313:oj#art-1