Art. 7 · Cibersicurezza e formato dei dati

Art. 7

Cibersicurezza e formato dei dati

In vigore dal 6 feb 2026
Cibersicurezza e formato dei dati 1.   Le parti interessate dalle applicazioni telematiche, gli organismi dell’Unione e gli enti pubblici coinvolti nell’attuazione del presente regolamento sono identificati mediante un identificativo unico della propria organizzazione, assegnato e convalidato a norma dell’. 2.   Qualora condivida e conceda l’accesso ai dati a norma del presente regolamento, la parte interessata dalle applicazioni telematiche assicura che le reti di comunicazione e i protocolli, i sistemi, le interfacce o le banche dati che utilizza siano conformi alle misure di cibersicurezza di cui al punto 1.3 dell’allegato. 3.   Qualora condivida e conceda l’accesso ai dati a norma del presente regolamento, una parte interessata dalle applicazioni telematiche rispetta la semantica specificata negli elementi del catalogo dei dati come sottoinsiemi dell’ontologia dell’ERA e la sequenza di dati di cui al punto 1.4 dell’allegato. 4.   L’Agenzia assicura che l’ontologia dell’ERA e i relativi elementi specifici del catalogo dei dati riflettano gli sviluppi normativi e tecnici che incidono sul sistema ferroviario dell’Unione.
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