Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 6 feb 2026
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «dati»: una rappresentazione leggibile da un dispositivo informatico di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni destinate a essere condivise in un formato armonizzato e strutturato; (2) «condivisione dei dati»: la fornitura di dati da parte di un titolare dei dati a un destinatario dei dati ai fini dell’uso congiunto o individuale di tali dati, direttamente o tramite un intermediario, ad esempio nel quadro di licenze aperte o commerciali, dietro compenso o a titolo gratuito; (3) «emissione di biglietti ferroviari»: il processo comprendente almeno uno dei servizi seguenti di trasporto ferroviario di passeggeri: (a) la presentazione digitale dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri per la pianificazione dei viaggi; (b) il controllo digitale della disponibilità o la prenotazione digitale dei corrispondenti prodotti ferroviari per la vendita; (c) l’emissione e il controllo digitali di biglietti; (d) la gestione dei processi post-vendita a livello digitale; (4) «prodotto ferroviario»: un servizio ad hoc in relazione a un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri collegato a una tariffa; (5) «biglietto»: un biglietto quale definito all’, punto 7), del regolamento (UE) 2021/782; (6) «prenotazione»: una prenotazione quale definita all’, punto 8), del regolamento (UE) 2021/782; (7) «servizio di trasporto ferroviario»: un servizio di linea per il trasporto ferroviario tra un punto di partenza e un punto di arrivo che comprende i servizi di trasporto di merci, passeggeri, bagagli, biciclette o automobili e piani di trasporto ad hoc, nonché l’assistenza ai passeggeri, compresi i servizi relativi ad itinerari alternativi e alla continuazione del viaggio; (8) «operatore dell’impianto di servizio per il trasporto ferroviario di merci»: gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all’, punto 12), della direttiva 2012/34/UE, che prestano i servizi necessari per l’esercizio di un servizio di trasporto ferroviario di merci e i cui impianti di servizio sono elencati all’allegato II, punto 2, lettere b), c), d) e g), della direttiva 2012/34/UE e sono connessi alla rete transeuropea dei trasporti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2024/1679, limitatamente ai terminali merci multimodali individuati a norma dell’articolo 36 di tale regolamento che sono impianti di servizio; (9) «parte interessata dalle applicazioni telematiche»: i seguenti titolari dei dati o destinatari dei dati le cui attività comportano l’uso di applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci: (a) le imprese ferroviarie; (b) i gestori dell’infrastruttura; (c) i gestori delle stazioni; (d) gli operatori degli impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci; (e) gli operatori di trasporto intermodale; (f) i richiedenti di capacità dell’infrastruttura ferroviaria o di capacità negli impianti di servizio; (g) gli organismi responsabili dell’assegnazione di capacità di infrastruttura o di capacità negli impianti di servizio; (h) le imprese ferroviarie o i venditori di biglietti quali definiti all’, punto 5), del regolamento (UE) 2021/782, qualora tali imprese o venditori agiscano in qualità di rivenditore, distributore, emittente, o una combinazione di due o più di tali ruoli, nei processi di cui all’, paragrafo 1, lettera c); (i) i soggetti responsabili della manutenzione quali definiti all’, punto 20), della direttiva (UE) 2016/798; (j) i fornitori terzi di servizi che hanno una responsabilità operativa nell’esercizio del sistema ferroviario o nel sostegno alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri o merci, o che sono incaricati di monitorare la circolazione dei treni o il flusso di passeggeri o merci; (k) i clienti del trasporto merci, (l) i titolari di un contratto di trasporto merci relativo a un treno specifico o a un servizio specifico di trasporto ferroviario; (m) gli aggregatori di informazioni non commerciali di terzi che forniscono dati indipendenti, non discriminatori e accessibili al pubblico in relazione ai servizi di trasporto ferroviario; (n) qualsiasi altro ente che sia coinvolto nell’esercizio delle applicazioni telematiche, in relazione agli elementi del sottosistema di cui all’allegato II, punto 2.6, della direttiva (UE) 2016/797; (10) «organismi dell’Unione»: gli organismi dell’Unione quali definiti all’, punto 27), del regolamento (UE) 2023/2854; (11) «ente pubblico»: un ente pubblico quale definito all’, punto 28), del regolamento (UE) 2023/2854; (12) «titolare dei dati»: una persona fisica o giuridica che ha il diritto di utilizzare o l’obbligo di produrre e mettere a disposizione dati; (13) «destinatario dei dati»: una persona fisica o giuridica che ha il diritto di accedere ai dati prodotti e messi a disposizione dal titolare dei dati a determinate condizioni di accesso e utilizzo; (14) «accesso ai dati»: il diritto di consultare i dati con o senza controllo sui dati stessi, distintamente da altri diritti e obblighi relativi al loro utilizzo a fini non commerciali o commerciali; (15) «punto d’accesso nazionale»: un punto d’accesso nazionale ai sensi dell’ del regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione; (16) «ontologia dell’ERA»: un documento tecnico pubblicato dall’Agenzia a norma dell’, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, che stabilisce le definizioni e le presentazioni dei dati leggibili dall’uomo e da un dispositivo informatico, e i requisiti di qualità e accuratezza associati per gli elementi di dati del sistema ferroviario dell’Unione; (17) «elemento di dati»: un campo, un valore o un attributo dei dati condivisi, articolato in modo coerente con il protocollo generale utilizzato per la condivisione dei dati e contenente informazioni essenziali che contribuiscono al significato e alla finalità dei dati condivisi, consentendo la condivisione dei dati tra sistemi, applicazioni od organizzazioni; (18) «dati di riferimento»: un set di dati contenente identificativi unici standardizzati e interoperabili da utilizzare come base per la condivisione dei dati in un settore specifico; (19) «metadati»: metadati quali definiti all’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2854; (20) «processo multirete»: un processo interessato dall’esercizio di un servizio di trasporto ferroviario su due o più reti gestite da diversi gestori dell’infrastruttura o operatori degli impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci; (21) «servizio di trasporto ferroviario diretto»: un servizio di trasporto ferroviario che può comprendere fermate commerciali intermedie tra l’origine e la destinazione, ma che non comporta alcun trasferimento di passeggeri o merci fra treni; (22) «interfaccia per programmi applicativi» o «API»: una serie di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la condivisione interoperabile dei dati tra applicazioni telematiche; (23) «gestore della stazione»: un gestore della stazione quale definito all’, punto 3), del regolamento (UE) 2021/782; (24) «tempo minimo di coincidenza»: il tempo minimo per consentire a un passeggero di passare tra i nodi di accesso di due servizi consecutivi di trasporto di passeggeri inclusi in un viaggio; (25) «persona con disabilità» e «persona a mobilità ridotta»: una persona con disabilità e una persona a mobilità ridotta quali definite al punto 2.2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 («STI PRM»); (26) «viaggio»: un viaggio da stazione a stazione di un passeggero o di un carico, che può comprendere più tratte; (27) «orario di partenza per il pubblico»: il limite temporale per la salita dei passeggeri, ossia il momento in cui l’accesso al treno, al marciapiede o alla stazione è chiuso in preparazione della partenza e dopo il quale i passeggeri non sono più autorizzati a salire a bordo, e che tiene conto del tempo che può essere necessario per l’accettazione dei passeggeri, delle biciclette o dei bagagli; (28) «orario di arrivo per il pubblico»: l’orario di discesa dei passeggeri, ossia il momento in cui le porte del treno si aprono sul marciapiede o al terminale di destinazione e ai passeggeri è consentito scendere dal treno; (29) «orario di servizio»: l’orario di servizio, quale definito all’, punto 28), della direttiva 2012/34/UE, utilizzato per la gestione della capacità e del traffico di cui alla sezione 2 dell’allegato del presente regolamento; (30) «metastazione»: un gruppo di stazioni all’interno di un settore urbano di natura funzionale, comprendente uno o più nodi urbani di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2024/1679, che può estendersi in più Stati membri e in cui è possibile raggiungere stazioni distinte mediante coincidenze fra modi di trasporto urbano e servizi di trasporto urbano, siano essi di linea o no; (31) «nodo di accesso»: nodo di accesso quale definito all’, punto 25), del regolamento delegato (UE) 2017/1926; (32) «richiedente»: un richiedente ai sensi dell’, punto 19), della direttiva 2012/34/UE; (33) «orario passeggeri»: la data e l’ora dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri prestati come servizio commerciale da un’impresa ferroviaria in un determinato intervallo di tempo e utilizzati nel contesto dell’emissione di biglietti ferroviari e delle informazioni di viaggio ai passeggeri nel trasporto ferroviario di cui alla sezione 4 dell’allegato; (34) «movimento di manovra»: i movimenti di manovra secondo la definizione di cui all’allegato, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 («STI OPE»); (35) «cliente del trasporto merci»: il soggetto che ha rilasciato le informazioni sulla spedizione all’impresa ferroviaria di trasporto merci pertinente, e che può essere un fornitore di servizi di logistica, un operatore di trasporto intermodale, uno spedizioniere, un gestore del parco rotabile di carri vuoti o, se del caso, il titolare dei dati, che ha concluso un contratto di trasporto riguardante servizi di trasporto di merci; (36) «operatore di trasporto intermodale»: il soggetto che organizza servizi di trasporto merci che collegano due o più terminali merci con più di un modo di trasporto; (37) «lettera di vettura»: il documento di trasporto indicato come «nota di spedizione» all’ del regolamento n. 11 del Consiglio (34); (38) «distributore»: un soggetto che, in forza di disposizioni contrattuali, ha: (a) la capacità tecnica di combinare uno o più prodotti ferroviari di una o più imprese ferroviarie allo scopo di fornirli a un emittente o a un rivenditore; (b) il diritto di operare senza prima dover consultare i sistemi di attribuzione delle dette imprese in relazione ai prodotti ferroviari di cui alla lettera a); (c) diritti autonomi per verificare la disponibilità del prezzo per ciascuno dei servizi che fanno parte dei prodotti ferroviari combinati di cui alla lettera a); (39) «pianificatore di viaggio»: motore di ricerca utilizzato per individuare il viaggio ottimale sulla base di criteri definiti dall’utente; (40) «emittente»: soggetto che ha la capacità giuridica e tecnica, sancita da disposizioni contrattuali, di emettere, per un rivenditore, un biglietto sul quale sono indicate le parti del contratto di trasporto; (41) «sistema di attribuzione»: il sistema digitale dell’impresa ferroviaria che ospita il catalogo online dei singoli servizi di trasporto ferroviario, e che consente ai distributori di verificare la disponibilità di tali servizi e di effettuare prenotazioni; (42) «rivenditore»: un soggetto che: (a) ha la capacità giuridica e tecnica, sancita da disposizioni contrattuali, di combinare oppure combinare e vendere uno o più prodotti ferroviari messi a sua disposizione da uno o più distributori; (b) ottiene l’accesso ai prodotti ferroviari di cui alla lettera a), dopo aver presentato una richiesta iniziale ai distributori interessati; (c) vende i prodotti ferroviari di cui alla lettera a), se del caso, ma senza diritti autonomi di modificare il contenuto di tali prodotti ferroviari o le condizioni delle offerte stabilite dai distributori; (d) è autorizzato ad applicare commissioni o riduzioni alle offerte presentate dai distributori; (43) «tariffa»: i dati aggregati stabiliti da un’impresa ferroviaria o, se del caso, dal titolare dei dati, che forniscono tutte le informazioni pertinenti a una tariffa, compresi il prezzo del servizio di trasporto ferroviario dovuto da un distributore all’impresa ferroviaria, nonché gli attributi e le condizioni associati; (44) «offerta»: i dati aggregati stabiliti da un distributore che combinano tariffe applicabili comprendenti il prezzo del prodotto ferroviario dovuto dal rivenditore al distributore, e che possono variare rispetto al prezzo stabilito dall’impresa ferroviaria a causa dell’applicazione di regole automatiche in materia di prezzi, sconti o altre condizioni commerciali; (45) «prezzo dinamico»: il prezzo associato a una tariffa risultante dall’applicazione di un algoritmo basato su variabili, cui si fa riferimento come ottimizzazione commerciale; (46) «organizzazione di controllo dei biglietti» o «TCO»: organizzazione incaricata dell’ispezione dei biglietti dei passeggeri, anche presso le porte di accesso al marciapiede; (47) «qualità dei dati»: il grado di idoneità all’impiego al quale le caratteristiche dei dati soddisfano il livello dichiarato e implicito di accuratezza, completezza, coerenza, tempestività e unicità delle serie di dati, dando luogo a spunti utilizzabili per altri utenti a determinate condizioni.
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