Art. 27
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 6 feb 2026
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Gli articoli seguenti si applicano a decorrere dal 2 settembre 2026:
(a)
, paragrafo 1, lettere a), c) e d), e paragrafo 2;
(b)
, paragrafo 2;
(c)
, paragrafo 1;
(d)
, paragrafo 1.
3. L’, paragrafi 3 e 6, si applicano a decorrere dal 15 marzo 2026.
4. Gli articoli seguenti si applicano a decorrere dal 2 marzo 2027:
(a)
, paragrafo 1, lettera b);
(b)
, paragrafo 1;
(c)
, paragrafo 1;
(d)
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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