Art. 27 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 27

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 6 feb 2026
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Gli articoli seguenti si applicano a decorrere dal 2 settembre 2026: (a) , paragrafo 1, lettere a), c) e d), e paragrafo 2; (b) , paragrafo 2; (c) , paragrafo 1; (d) , paragrafo 1. 3.   L’, paragrafi 3 e 6, si applicano a decorrere dal 15 marzo 2026. 4.   Gli articoli seguenti si applicano a decorrere dal 2 marzo 2027: (a) , paragrafo 1, lettera b); (b) , paragrafo 1; (c) , paragrafo 1; (d) .
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