Art. 21
Cooperazione e coordinamento
In vigore dal 6 feb 2026
Cooperazione e coordinamento
1. I gestori dell’infrastruttura cooperano nell’ambito della rete europea dei gestori dell’infrastruttura, di cui all’articolo 7 septies della direttiva 2012/34/UE, e in consultazione con gli operatori degli impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci, le imprese ferroviarie e altre parti interessate dalle applicazioni telematiche, per coordinare:
(a)
lo sviluppo di specifiche settoriali comuni per un’API comune dell’Unione e interfacce utenti web comuni dell’Unione di cui all’, paragrafo 5, lettera a), del presente regolamento;
(b)
i propri piani di attuazione a livello dell’Unione, e la consultazione di altre parti interessate dalle applicazioni telematiche attive a livello nazionale con il sostegno dei punti di contatto nazionali.
2. Le imprese ferroviarie di trasporto merci cooperano allo sviluppo di una specifica settoriale comune per un’API comune dell’Unione e interfacce utenti web comuni dell’Unione di cui all’, paragrafo 6.
3. Gli operatori degli impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci cooperano allo sviluppo di specifiche settoriali comuni per un’API comune dell’Unione e interfacce utenti web comuni dell’Unione di cui all’, paragrafo 5, lettera b).
4. Entro il 30 settembre 2027 i gestori dell’infrastruttura, le imprese ferroviarie di trasporto merci e gli operatori degli impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci forniscono, nell’ambito del processo gestito dall’Agenzia di cui all’ della direttiva (UE) 2016/797, le rispettive specifiche settoriali comuni derivanti dai compiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, tenendo conto del lavoro dell’impresa comune «Ferrovie europee» istituita al titolo IV del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio (37).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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