Art. 20 · Punto di contatto nazionale

Art. 20

Punto di contatto nazionale

In vigore dal 6 feb 2026
Punto di contatto nazionale 1.   Gli Stati membri designano, tra i rappresentanti di un ente pubblico o di un gestore dell’infrastruttura, un punto di contatto nazionale («NCP») indipendente dalle imprese ferroviarie o da altri richiedenti e garantiscono risorse adeguate. 2.   Qualora uno Stato membro decida di nominare diversi attori in relazione ai processi di cui all’, paragrafo 1, e ai compiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l’NCP designato garantisce il coordinamento di tali attori a livello nazionale e rimane il punto di contatto unico per l’Agenzia, la Commissione e altre organizzazioni pertinenti. 3.   L’NCP assolve i compiti elencati di seguito: (a) agisce in qualità di rappresentante dello Stato membro nel gruppo di lavoro di cui all’, coopera con l’Agenzia e gli altri NCP e condivide con il gruppo di lavoro i pertinenti pareri operativi, nonché le questioni segnalate dalle parti interessate dalle applicazioni telematiche in modo trasparente e non discriminatorio; (b) raccoglie le pertinenti quote di mercato e i dati di contatto delle parti interessate dalle applicazioni telematiche di cui all’e le condivide con l’Agenzia; (c) agevola i contatti tra gli Stati membri, le parti interessate dalle applicazioni telematiche a livello nazionale, l’Agenzia, la Commissione e altre organizzazioni pertinenti; (d) sostiene un’attuazione coordinata delle disposizioni del presente regolamento agevolando: i) il ritorno di esperienze e lo scambio di migliori prassi tra le parti interessate dalle applicazioni telematiche a livello nazionale, come pure a livello dell’Unione in seno al gruppo di lavoro di cui all’; ii) il coordinamento dei piani di attuazione dei gestori dell’infrastruttura e la consultazione di altre parti interessate dalle applicazioni telematiche, attraverso gli organismi rappresentativi del settore ferroviario elencati dalla Commissione, a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796; iii) l’integrazione di potenziali parti interessate dalle applicazioni telematiche, per informarle in merito al quadro applicabile. 4.   Entro e non oltre il 2 dicembre 2026, ciascuno Stato membro comunica all’Agenzia i dettagli dell’NCP designato. L’Agenzia pubblica i suddetti dettagli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:253:oj#art-20