Art. 16 · Termini di attuazione

Art. 16

Termini di attuazione

In vigore dal 6 feb 2026
Termini di attuazione 1.   Ciascuna parte interessata dalle applicazioni telematiche assicura che le nuove applicazioni telematiche implementate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento siano conformi al presente regolamento. 2.   Per le applicazioni telematiche esistenti, ciascuna parte interessata dalle applicazioni telematiche rispetta i traguardi di cui all’appendice G dell’allegato, affinché tali applicazioni e i dati condivisi o resi accessibili attraverso di esse siano conformi al presente regolamento per quanto riguarda le procedure di cui all’, paragrafo 1, svolte in relazione agli orari di esercizio per l’anno 2030 che si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2029. 3.   Ai fini del paragrafo 2, gli operatori degli impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci usufruiscono di un periodo transitorio supplementare di 12 mesi. 4.   Gli operatori degli impianti di servizio elencati nell’allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE non menzionati in altri paragrafi del presente articolo possono scegliere di applicare il presente regolamento su base volontaria. 5.   Se la pianificazione o l’attuazione del sottosistema «applicazioni telematiche» a norma dei regolamenti (UE) n. 454/2011 o (UE) n. 1305/2014 ha raggiunto un punto in cui la sua conformità al presente regolamento può compromettere la fattibilità della messa in servizio di tale sottosistema, i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere prorogati di 12 mesi.
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